Pluralità Di Giudicati Di Condanna In Relazione Al Medesimo Reato Permanente: Vuoti Di Tutela E Profili Di Illegittimità Costituzionale

AutoreRoberto Impeduglia
Pagine104-109
104
giur
2/2018 Arch. nuova proc. pen.
ORDINANZE DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
PLURALITÀ DI GIUDICATI
DI CONDANNA
IN RELAZIONE AL MEDESIMO
REATO PERMANENTE:
VUOTI DI TUTELA E
PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE
di Roberto Impeduglia
SOMMARIO
1. La lacuna evidenziata dal giudice rimettente. 2. L’inappli-
cabilità al caso di specie della disciplina di cui all’art. 669
c.p.p. 3. L’inapplicabilità al caso di specie della disciplina di
cui all’art. 671 c.p.p. 4. Considerazioni conclusive.
1. La lacuna evidenziata dal giudice rimettente
La pronuncia in rassegna ha ravvisato un contrasto tra
la disciplina dell’art. 671 c.p.p. e gli artt. 3 e 24 Cost., nella
parte in cui la norma impugnata non consente al giudice
dell’esecuzione, in caso di più condanne pronunciate nei
confronti dello stesso soggetto in relazione a distinte fra-
zioni temporali del medesimo reato permanente, di ride-
terminare la pena in modo unitario secondo i parametri
di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e di concedere o revocare la
sospensione condizionale della pena così ridef‌inita.
Il caso sottoposto all’esame del giudice rimettente ri-
guarda l’esecuzione di tre distinte sentenze di condanna,
pronunciate dal Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di
Ortona, nei confronti dello stesso imputato per il reato di
violazione degli obblighi di assistenza familiare, aggravato
dall’aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai f‌igli mino-
ri, di cui all’art. 570, cpv., n. 2) c.p. Con la prima di tali sen-
tenze, emessa il 17 maggio 2012 e diventata esecutiva il 28
giugno 2016, il Tribunale condannava l’imputato alla pena
di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa per
fatti commessi da marzo a settembre del 2008. Il 21 giu-
gno 2012 la sezione distaccata del Tribunale teatino pro-
nunciava una seconda sentenza di condanna – esecutiva
dal 12 maggio 2015 – alla pena di mesi sei di reclusione e
di euro trecento di multa per i fatti commessi da ottobre
2008 a marzo 2009. Inf‌ine, con sentenza del 10 aprile 2014,
esecutiva dal 28 giugno 2016, il medesimo imputato veniva
ancora condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i
fatti commessi da agosto 2009 a marzo 2010.
Il difensore del condannato chiedeva al giudice dell’e-
secuzione, in principalità, di rilevare la pluralità di sen-
tenze di condanna irrevocabili pronunciate nei confronti
del medesimo soggetto per il medesimo fatto, in violazio-
ne dell’art. 649 c.p.p., e per l’effetto di ordinare ex art.
669 c.p.p. l’esecuzione unicamente della sentenza del 17
maggio 2012, irrevocabile dal 28 giugno 2016, revocando
le altre pronunce di condanna (1). In via di subordine, il
difensore richiedeva l’applicazione della disciplina della
continuazione, a norma dell’art. 671 c.p.p., ai fatti oggetto
dei tre distinti provvedimenti di condanna.
Accogliendo la prospettazione del condannato, l’ordi-
nanza ha ammesso che le tre condanne riguardavano un
unico reato permanente.
Il giudice dell’esecuzione si è così uniformato al cor-
rente insegnamento della Corte di legittimità, secondo il
quale le plurime violazioni dell’obbligo di corrispondere le
somme stabilite dal giudice della separazione – sempre-
ché tali inadempimenti determinino l’effettivo venir meno
dei mezzi di sussistenza – non integrano una pluralità di
reati omogenei, ma devono al contrario essere considera-
te unitariamente, alla stregua di un unico reato di natura
permanente (2). Come ricostruito infatti in più occasioni
dal Giudice di legittimità, il reato di omessa corresponsio-
ne dei mezzi di sussistenza presenta una “struttura ontolo-
gicamente unitaria, sotto il prof‌ilo tanto giuridico (quello,
cioè, della norma violata e del bene offeso), quanto ma-
teriale e soggettivo, concepito per intero e (in linea di
massima) deliberato in un unico momento iniziale. Sicchè
ogni singolo tratto o frazione consumativa in cui esso può
essere separatamente considerato diviene causalmente e
f‌inalisticamente collegato ai susseguenti” (3).
La fattispecie prevista dal capoverso dell’art. 570 c.p.
non è perciò scomponibile in tanti reati autonomi quanti
sono gli inadempimenti accertati, ma le singole violazioni
rappresentano distinte frazioni della medesima condotta
permanente (4).
Il giudice dell’esecuzione ha tuttavia escluso l’appli-
cabilità dell’art. 669 c.p.p., richiesta in via principale dal
condannato, per difetto del requisito dell’identità del fatto
giudicato nei tre procedimenti giunti a decisione irrevo-
cabile. Le condanne da eseguire, infatti, benchè relative
al medesimo reato, non potevano altresì considerarsi pro-
nunciate per il medesimo fatto, dal momento che riguar-
davano periodi temporali distinti.
Per altro verso il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di
non poter accogliere nemmeno l’istanza avanzata in via di
subordine a norma dell’art. 671 c.p.p.. Escluso – alla luce
della giurisprudenza sopra richiamata – che le condotte
oggetto dei giudizi successivi al primo potessero ab origine
essere qualif‌icate alla stregua di delitti autonomi, il rimet-
tente non ha ravvisato nel caso di specie interruzioni della
permanenza che consentissero di attribuire autonoma ri-
levanza penale ai diversi periodi contestati. Infatti, sotto
un prof‌ilo sostanziale, era emerso in sede di cognizione
che non si erano verif‌icati, da parte dell’imputato, adem-
pimenti intermedi, che potessero considerarsi interruttivi
della permanenza delle pregresse omissioni; né, sotto il

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT