REGOLAMENTO REGIONALE 25 luglio 2012, n. 12 - Norme di attuazione dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilita' dei documenti informatici nell'amministrazione regionale).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I,
II - n. 33 del 27 luglio 2012)
La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 1 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilita' dei documenti informatici nell'amministrazione regionale), disciplina le condizioni per la concessione di finanziamenti per lo svolgimento di progetti sull'open source di cui all'art. 6 del medesima l.r. 11/2006.
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I progetti di cui al comma 1 sono finanziati tramite il Fondo per lo sviluppo del software open source, di seguito denominato fondo, di cui all'art. 8 della l.r. 11/2006.
Art. 2
Progetti sull'open source 1. I progetti sull'open source di cui all'art. 1, realizzati da enti pubblici e/o istituzioni scolastiche, devono essere finalizzati:
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allo sviluppo, diffusione e conoscenza del free libre open source software (FLOSS);
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all'utilizzo consapevole di strumenti informatici liberi;
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alla diffusione di licenze d'uso aperte per prodotti software, cartacei ed artistici, nonche' alla diffusione di standard e formati di rappresentazione dei dati aperti;
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alla diffusione di dati pubblici esistenti, usando le licenze d'uso e formati aperti di cui alla lettera c);
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agli obiettivi generali di interoperabilita', attraverso l'uso di standard, interfacce e protocolli aperti, scalabilita' nel tempo e semplicita' di riuso da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 3
Programma annuale per incentivazione progetti sull'open source 1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma annuale di cui all'art. 6 della l.r. 11/2006.
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Il programma annuale definisce le priorita' e i criteri di ordine generale per la realizzazione dei progetti sull'open source individuando:
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i progetti di sistema trasversali a piu' enti pubblici e/o istituzioni scolastiche e la quota del fondo da destinare a tali progetti;
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la quota del fondo da destinare a singoli progetti da selezionare tramite avviso.
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L'avviso di cui al comma 2, lettera b) stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande di finanziamento, la realizzazione e la rendicontazione dei progetti, la cui durata non...
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