REGOLAMENTO REGIONALE 25 luglio 2012, n. 12 - Norme di attuazione dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilita' dei documenti informatici nell'amministrazione regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I,

II - n. 33 del 27 luglio 2012)

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 1 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilita' dei documenti informatici nell'amministrazione regionale), disciplina le condizioni per la concessione di finanziamenti per lo svolgimento di progetti sull'open source di cui all'art. 6 del medesima l.r. 11/2006.

  1. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati tramite il Fondo per lo sviluppo del software open source, di seguito denominato fondo, di cui all'art. 8 della l.r. 11/2006.

    Art. 2

    Progetti sull'open source 1. I progetti sull'open source di cui all'art. 1, realizzati da enti pubblici e/o istituzioni scolastiche, devono essere finalizzati:

    1. allo sviluppo, diffusione e conoscenza del free libre open source software (FLOSS);

    2. all'utilizzo consapevole di strumenti informatici liberi;

    3. alla diffusione di licenze d'uso aperte per prodotti software, cartacei ed artistici, nonche' alla diffusione di standard e formati di rappresentazione dei dati aperti;

    4. alla diffusione di dati pubblici esistenti, usando le licenze d'uso e formati aperti di cui alla lettera c);

    5. agli obiettivi generali di interoperabilita', attraverso l'uso di standard, interfacce e protocolli aperti, scalabilita' nel tempo e semplicita' di riuso da parte delle pubbliche amministrazioni.

    Art. 3

    Programma annuale per incentivazione progetti sull'open source 1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma annuale di cui all'art. 6 della l.r. 11/2006.

  2. Il programma annuale definisce le priorita' e i criteri di ordine generale per la realizzazione dei progetti sull'open source individuando:

    1. i progetti di sistema trasversali a piu' enti pubblici e/o istituzioni scolastiche e la quota del fondo da destinare a tali progetti;

    2. la quota del fondo da destinare a singoli progetti da selezionare tramite avviso.

  3. L'avviso di cui al comma 2, lettera b) stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande di finanziamento, la realizzazione e la rendicontazione dei progetti, la cui durata non...

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