Pignoramento e diritto di partecipare all’assemblea condominiale

AutoreAntonio Nucera
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Com’è noto, l’espropriazione forzata è quel particolare procedimento esecutivo che consiste nel sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio per convertirli in denaro e così soddisfare il creditore procedente. Ciò, in applicazione dell’art. 2910 c.c., che prevede espressamente questa facoltà in capo al creditore, e dell’art. 2740 c.c., che assegna ai beni del debitore, «presenti e futuri», una funzione di garanzia generica delle ragioni creditorie. Si tratta – come precisato dalla dottrina – di una forma di esecuzione indiretta, attraverso la quale possono essere coattivamente soddisfatti i crediti aventi ad oggetto una somma di denaro, tanto che questo fosse il loro oggetto originario, quanto che, in sede di cognizione, l’oggetto del credito sia divenuto tale, proprio in vista della sua soddisfazione coattiva (cfr., fra gli altri, C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, 2002).

In ragione di ciò, l’espropriazione colpisce preferibilmente il denaro del debitore e i beni a questo appartenenti che siano più facilmente trasformabili in denaro (in ipotesi: gli oggetti preziosi), ma nulla toglie che possa colpire anche altri beni, come ad esempio gli immobili. In tal caso si parla di espropriazione immobiliare, che – in conformità alla disciplina generale sull’espropriazione forzata – ha inizio con il pignoramento, la cui funzione è proprio quella di vincolare il bene immobile del debitore (ivi compresi «tutti gli accessori», inclusi «frutti» e «pertinenze») alla soddisfazione del credito. Al pignoramento fa seguito la vendita (senza incanto e, solo in via subordinata, all’incanto) del bene, che si conclude con il decreto di trasferimento con cui il giudice dell’esecuzione dispone, fra l’altro, la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile.

Orbene, nella realtà non è infrequente che un immobile venga pignorato. Tuttavia, nel caso questo si trovi in un edificio condominiale, è di tutta evidenza che la vicenda non rimanga fine a sé stessa, ma abbia riflessi anche sui rapporti condominiali e, quindi, sull’attività dell’amministratore, il quale, in un’eventualità del genere, è chiamato a risolvere una serie di interrogativi. Tra questi c’è n’è uno – ingiustificatamente trascurato sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza – che riveste, per chi amministra, un’evidente importanza, anche di natura pratica: come incide l’intervenuto...

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