Codice della strada: piccole modifiche e tante incertezze

AutorePotito L. Iascone
CaricaComponente della commissione interministeriale per la riforma del Codice della strada.
Pagine1035-1036

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Il Parlamento ha convertito nella L. 17 agosto 2005, n. 168 il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 nel cui testo (leggibile in estratto nella Legislazione e prassi amministrativa di questo fascicolo) sono previste alcune importanti modifiche al codice della strada.

I punti trattati dalla novella riguardano direttamente i servizi di polizia stradale e quindi tutto il personale della polizia locale. In sintesi è opportuno riassumere quali sono le modifiche ai vari articoli del codice della strada che sono stati oggetto di emendamenti.

@1) Targatura dei ciclomotori

All'articolo 97 che riguarda la circolazione dei ciclomotori è stato stabilito che la targa, oltre ad essere personale, deve essere abbinata ad un solo veicolo. Resta così riaffermato il principio che ogni ciclomotore ha una targa ed ha un intestatario del certificato di circolazione. Trattasi di una piccola novità che rafforza tale concetto.

@2) Conseguimento certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori

Novità di maggiore portata e modifica sostanziale alla disciplina della guida di ciclomotori è rappresentata dagli emendamenti apportati all'articolo 116 c.d.s.

A decorrere dallo scorso 1º ottobre la guida di ciclomotori è consentita ai maggiorenni muniti di patente di guida oppure a coloro che, non essendone titolari, conseguono il certificato di idoneità alla guida. Per ottenere quest'ultimo documento è sufficiente, solo per coloro che abbiano raggiunto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005, presentare domanda all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile) corredata di certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per ottenere la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Per coloro che hanno conseguito la maggiore età dallo scorso 1º ottobre, sarà necessario conseguire il certificato sostenendo l'apposito esame, oltre che possedere i requisiti psicofisici suddetti.

Tuttavia il Parlamento su questo punto ha introdotto una variante non di poco conto nella quale si prevede che fino al 31 dicembre 2007 «la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso dei ciclomotori, eseguite dal medico di medicina generale». Su questo aspetto non mancheranno le opportune direttive da parte del competente Ministero che aiuteranno sia gli interessati che gli organi di controllo nell'applicazione di questa nuova...

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