DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012 - Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13A01381)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 che, in attuazione delle richiamate disposizioni ha approvato, in allegato, il «Piano nazionale di edilizia abitativa»;

Visto, in particolare, l'art. 11 dell'allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, che ha definito le modalita' per l'utilizzo di una dotazione finanziaria, fino ad un massimo di 150 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 11, comma 12, del piu' volte citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ai fini della partecipazione a uno o piu' fondi immobiliari chiusi, attraverso la sottoscrizione delle relative quote;

Visto il comma 4 del richiamato art. 11 del suddetto allegato che individua i criteri per la definizione dei requisiti che devono essere contenuti nei regolamenti dei fondi immobiliari ai fini di poter utilizzare la somma fino ad un massimo di 150 milioni di euro;

Visto, in particolare, che tra tali criteri e' indicato che i regolamenti dei fondi immobiliari, ai fini della partecipazione agli investimenti locali, devono prevedere esclusivamente l'acquisizione di partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%;

Visto il bando di gara del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredato dai relativi disciplinare di gara e capitolato d'oneri, indirizzato all'individuazione delle societa' di...

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