LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 11 - Norme in materia di pet theraphy - terapia assistita con animali e attivita' assisitita con animali.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione Piemonte definisce e promuove la Terapia assistita con animali (TAA) e l'Attivita' assistita con animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalita' di intervento.
Art. 2
Definizione 1. Si definisce terapia assistita con animali ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalita' di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacita' del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti.
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Si definisce attivita' assistita con animali ogni progetto di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualita' della vita dei soggetti interessati.
Art. 3
Ambiti applicativi 1. La TAA e l'AAA possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunita' di recupero, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.
Art. 4
Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro 1. La TAA e l'AAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.
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I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio ed esaminati dalla Commissione per la terapia e l'attivita' assistite con animali di cui all'art. 7.
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Nell'equipe di cui al comma 2 e' sempre prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento, nonche' il possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attivita' e terapie assistite con animali.
Art. 5
Formazione...
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