Il danno personalizzato nel danno alla persona causato da circolazione stradale

AutoreAngelo Mandetta
CaricaAvvocato, Giudice di pace di Roma
Pagine899-903

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Per danno personalizzato deve intendersi il danno globale da risarcire, subito dal danneggiato in occasione del sinistro stradale, danno che come si esaminerà più avanti può non essere di eguale entità, a parità di età del danneggiato e a parità di lesioni fisiche sofferte, ma potrà differenziarsi a secondo di particolari caratteristiche del soggetto interessato. Nella prima parte dell'articolo si esaminerà la normativa vigente e l'interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità, riferita ai sinistri, che abbiano comportato danno alla persona, verificatisi sino a tutto il 31 dicembre 2005; una breve disamina sarà dedicata ai sinistri che si verificheranno successivamente e per i quali si applicano le disposizioni contenute nel D.L. 7 settembre 2005 n. 309 (pubblicato sulla G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005) denominato codice delle assicurazioni in vigore dal 1º gennaio 2006.

  1. I danni alla persona. - Una volta accertata l'esistenza della colpa del danneggiante e del nesso di causalità tra sinistro e danno, il compito del giudicante sarà, sulla base di espresse domande proposte dalla parte danneggiata, quello di liquidare il danno prodotto. Principio di carattere generale ribadito dalla giurisprudenza è quello dell'integrale ristoro dei danni subiti dalla persona sancito per la prima volta dalla nota sentenza della Corte costituzionale del 14 giugno 1986 n. 184.

    Essi in astratto potranno essere: a) il danno patrimoniale ovvero le conseguenze che il danno provocherà sulla capacità reddituale del danneggiato ex art. 2043 c.c. (perdita della capacità lavorativa specifica);

    b) il nuovo danno non patrimoniale (art. 2059) che a seguito della più recente giurisprudenza della Cassazione dell'anno 2003 (v. Cass. n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003) e 2004 e della Corte costituzionale (11 luglio 2003 n. 233) può considerarsi tripartito in:

    - danno biologico;

    - danno morale soggettivo;

    - danno non patrimoniale derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (entro questa categoria la giurisprudenza ha trovato spazio al danno esistenziale).

    La Cassazione ha infatti ritenuto in materia di danno non patrimoniale che esso «sia risarcibile non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, secondo la recente interpretazione dell'art. 2059 c.c., poiché il danno biologico quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost. tra i valori della persona umana considerati dalla Costituzione e poiché detta norma (come anche le altre che attengono a diritti inviolabili della persona umana) non solo ha efficacia precettiva nei confronti dello stato, ma è anche irrimediabilmente efficace tra i privati, ne consegue per coerenza del sistema che la sua tutela è apprestata dall'art. 2059 c.c. e non dall'art. 2043 c.c. che attiene esclusivamente ai danni patrimoniali».

    Infatti per il danno biologico, inteso quale danno da lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, il bene tutelato è la salute di cui all'art. 32 della Costituzione; per il danno morale soggettivo (corrispondente alle sofferenze, ai dolori ed al perturbamento dell'animo nonché più in generale a tutti quei pregiudizi derivanti dalla lesione dell'integrità morale) il bene protetto risiede nell'art. 2 della Costituzione (cfr. anche Cass. 19 agosto 2003 n. 12124).

    Il terzo polo del danno non patrimoniale consiste nella alterazione della qualità di vita ovvero negli «sconvolgimenti delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate dal fatto illecito». La stessa Cassazione con la sentenza del 22 gennaio 2004 n. 2050 confuta l'opinione di coloro che sostengono che il danno morale soggettivo sarebbe di fatto assorbito dal danno esistenziale perché «con questa affermazione si confonde la natura delle due tipologie di danno: il danno morale soggettivo si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso, è un danno transeunte di natura esclusivamente psicologica; il danno esistenziale (consistente in un agire altrimenti o di non poter più agire come prima o in un fare obbligato che prima non esisteva) pur avendo conseguenze di natura psicologica, si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi, delle proprie abitudini di vita e delle relazioni interpersonali».

  2. La problematica nascente dalla legge n. 57/01 oggetto di valutazione del giudice di pace.

    - La legge 5 marzo 2001 n. 57 all'art. 5 ha previsto per tutti i danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli aPage 900 motore e dei natanti, verificatisi successivamente al 4 aprile 2001 per le lesioni alla persona pari o inferiori al 9% (c.d. micropermanenti) il valore del primo punto attualmente fissato in euro 674,78 che si riduce dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo; la legge ha inoltre stabilito l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta attualmente pari ad euro 39,37.

    Per tale tipo di lesioni è stata elaborata una tabella unica nazionale che annualmente unitamente...

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