LEGGE 24 aprile 2003, n. 92 - Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
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L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gia' sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e' sostituito dal seguente
"Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di eta' per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".
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Possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 987)
Presentato dall'on. Giorgio Merlo il 21 giugno 2001.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 18 settembre 2001, con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione l'11 dicembre 2002; il 22, 28 gennaio 2003; 12 e 19 febbraio 2003.
Nuovamente assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 13 marzo 2003 con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 13 e 18 marzo 2003 ed approvato il 26 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2146)
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 2...
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