Persa una occasione per fare chiarezza sui rapporti tra le contestazioni dibattimentali e il giudizio abbreviato

AutoreLuca Cremonesi
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@1. La decisione n. 236/05 della Corte costituzionale.

L'intervento della Corte costituzionale è stato sollecitato per chiarire definitivamente come bisognava comportarsi quando il fatto materiale risultava dagli atti di indagine e, nel corso della fase dibattimentale, il pubblico ministero attribuiva all'imputato una diversa qualifica giuridica dell'evento delittuoso oppure contestava un reato concorrente, dato che poi non si poteva accedere al giudizio abbreviato. In buona sostanza, si aveva, da un lato, l'errore dell'organo accusatore che non aveva definito correttamente la vicenda giuridica e, dall'altro lato, si rimediava allo sbaglio solamente durante lo stadio istruttorio. In questo modo, però, si precludeva la possibilità di domandare il rito dell'art. 438 c.p.p. Per tali ragioni veniva chiesta la censura della disposizione dell'art. 516 c.p.p. e anche di quella contenuta nell'art. 517 c.p.p., per violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 24 Cost. È stata respinta la richiesta di dichiarare la loro illegittimità, dal momento che venivano individuate irregolarità formali di quanto veniva dedotto dal giudice a quo e veniva anche considerata irrilevante la questione per risolvere il caso concreto.

La decisione n. 236/05 ha deciso anche un'altra eccezione di incostituzionalità che riguardava l'estensione applicativa dell'art. 521 bis c.p.p. È una regola legislativa che prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando le nuove attribuzioni normative o la diversa identificazione giuridica del reato comportano la celebrazione dell'udienza preliminare, dato che, in precedenza, non si è mai svolta. In altre parole, l'ordinamento processuale non disciplina alcuna ipotesi che imponga la restituzione del fascicolo all'organo accusatore, quando si è già transitati attraverso la fase dell'art. 419 c.p.p. In tal caso, non si attua una regressione integrale, venendo prevista la trasmissione degli atti ad un altro giudice dibattimentale. L'imputato non ha, quindi, la possibilità di domandare il giudizio abbreviato. È stato rigettato anche questo asserito contrasto con la Carta costituzionale, richiamando la motivazione che era stata antecedentemente addotta nella ordinanza n. 486/02 1, espressa per il patteggiamento. La soluzione di far retroagire il processo è eccentrica e incongrua rispetto all'attuale sistema, ove la ripartizione della competenza a celebrare i riti alternativi tra giudice dell'udienza preliminare e quello che presiede il giudizio istruttorio corrisponde a motivi di speditezza, formalizzati da quanto manifestato sulla durata ragionevole del procedimento giudiziario (art. 111 comma 2 Cost.). Veniva precisato inoltre che, essendo lo strumento contenuto nell'art. 438 c.p.p. una procedura inconciliabile con quella dibatti-Page 637mentale, la trasformazione del rito non poteva ritenersi una scelta obbligata. Se, a determinate condizioni, altri meccanismi differenziati possono inserirsi nel rito ordinario, come l'istituto dell'art. 444 c.p.p., questa eventualità non è praticabile per il giudizio abbreviato essendo, per come è strutturato, alternativo e sostitutivo della procedura tradizionale.

@2. Le contestazioni previste dall'art. 516 c.p.p. e dall'art. 517 c.p.p.: a) L'iter ordinario; b) Il giudizio abbreviato.

Con la decisione n. 236/05 la Corte costituzionale si è limitata a rilevare una questione processuale e non ha deciso, lasciando tutto in sospeso, se a seguito di una contestazione per una diversa imputazione (art. 516 c.p.p.) o per un reato concorrente (art. 517 c.p.p.) che già risultano dagli atti di indagine, il reo possa poi domandare il rito abbreviato. Si tratta di una vicenda giuridica che è destinata, in futuro, a ripresentarsi. Tuttavia, è una eccezione di illegittimità che difficilmente potrà essere accolta, dal momento che il soggetto giudicante dovrà concedere solamente i termini a difesa indicati dall'art. 519 c.p.p. Il sistema processuale è improntato, per evidenti ragioni di economia e di velocità, al principio di non regressione, come specificamente segnalato dall'art. 111 comma 2 Cost. 2. Del resto, l'imputato ogni volta che preferisce affrontare il giudizio dibattimentale, assumendosi liberamente i rischi che ne potrebbero derivare, non manifesta la volontà di accedere ai meccanismi alternativi che, invece, potrebbero comportare un risultato certo e sicuro, soprattutto se viene richiesto il patteggiamento 3. Lo strumento dell'art. 444 c.p.p. opera direttamente sulla pena da irrogare e contrae definitivamente la procedura, mentre il giudizio abbreviato presuppone una particolare definizione delle prove e potrebbe creare un risultato di condanna o di assoluzione.

Occorre peraltro ricordare che, in precedenza, sono state dichiarate illegittime le disposizioni dell'art. 516 c.p.p. e dell'art. 517 c.p.p., perché non consentivano di concordare la pena nel momento in cui sopraggiungevano nel giudizio dibattimentale dei cambiamenti concernenti la imputazione 4. È stata prevista una restituzione del termine per conciliare il diritto di difesa e quello di eguaglianza 5. È stata però esclusa, in questa occasione, la possibilità di adire il giudizio abbreviato, in quanto l'ordinamento processuale è fondato sulla assunzione dei mezzi di prova in dibattimento ed è, quindi, probabile che l'imputazione possa cambiare, dovendo adattarsi a quanto può accadere. In ogni caso, poi, non avrebbe alcuna rilevanza che la formulazione delle ipotesi accusatorie sia deducibile dagli atti investigativi e non nasca in modo imprevedibile dal giudizio dibattimentale 6. È bene segnalare, invece, che l'interpretazione corretta è quella che prevede, in presenza di una contestazione, che il soggetto giudicante verifichi se è stata rispettata la disposizione dell'art. 516 c.p.p. o quella dell'art. 517 c.p.p. che impongono che la diversa qualifica giuridica o l'assegnazione di un reato...

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