DELIBERAZIONE 6 febbraio 2003 - Istituzione della 14a Commissione permanente "Politiche dell'Unione europea" e modificazione degli articoli 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-bis e del capo XVIII del Regolamento del Senato

DELIBERAZIONE

Il Presidente: Pera LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 4)

Presentato dai senatori Greco, Labellarte, Bedin, Tofani, Donati, Del Pennino, Ciccanti, Tirelli, Girfatti, Murineddu, Filippelli, Manzella, Berlinguer, Pianetta, Basile, Curto, Chirilli, Toia, Magnalbo', De Zulueta, Kofler, Sanzarello e Bassanini il 3 aprile 2002.

(Documento II, n. 6)

Presentato dai senatori Bordon, Mancino, Dini, Manzione, Giaretta, D'Amico, Toia, Bedin, Filippelli, Danieli Franco e Rigoni il 16 maggio 2002.

Documento II, n. 4, e Documento II, n. 6, esaminati congiuntamente dalla Giunta per il Regolamento nelle sedute del 4 giugno 2002 e del 28 novembre 2002. Esame concluso con l'adozione di un testo unificato.

Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 9 gennaio 2003 (Documento II, n. 4 e 6-A - relatori Ioannucci e Manzella).

Emendamenti al testo unificato esaminati dalla Giunta per il Regolamento il 6 febbraio 2003.

Documento II, n. 4 e 6-A, esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 6 febbraio 2003.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1

- Il testo dell'art. 21 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente

"Art. 21 (Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazione da parte dei Gruppi). - 1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'art. 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.

  1. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

  2. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.

  3. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14a Commissione e', per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.

    4-bis. I senatori designati a far parte della 14a Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14a Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perche' nella composizione della 14a Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalita' e perche' essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1a, 3a e 5a e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.

  4. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis, nessun Senatore puo' essere assegnato a piu' di una Commissione permanente.

  5. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

  6. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.".

    Nota all'art. 2

    - Il testo dell'art. 22 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente

    "Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate

    1a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione; 2a - Giustizia; 3a - Affari esteri, emigrazione; 4a - Difesa; 5a - Programmazione economica, bilancio; 6a - Finanze e tesoro; 7a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport; 8a - Lavori pubblici, comunicazioni; 9a - Agricoltura e produzione agroalimentare; 10a - Industria, commercio, turismo; 11a - Lavoro, previdenza sociale; 12a - Igiene e sanita'; 13a - Territorio, ambiente, beni ambientali; 14a - Politiche dell'Unione europea.".

    Nota all'art. 4

    - Il testo dell'art. 29 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente

    "Art. 29 (Convocazione delle Commissioni). - 1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione e' fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

  7. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione...

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