Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione del Senato della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 relative ai periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 20...

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione del Senato della Repubblica.

1.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art.

29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600.

1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1996 sono registrati su supporti magnetici secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni modello 770/97 e nell'allegato A al presente provvedimento.

1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1997 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/98 e nell'allegato B al presente provvedimento.

1.4. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1998 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/99 come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999 e nell'allegato C al presente provvedimento.

1.5. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1999 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000 e nell'allegato D al presente provvedimento.

1.6. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2000 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001 e nell'allegato E al presente provvedimento.

1.7. I dati di cui ai punti 1.3 1.4 1.5 e 1.6 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro il 30 giugno 2003.

2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per i periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione del Senato della Repubblica.

2.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 relative ai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 1996, sono registrati su supporti magnetici, predisposti secondo le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato C al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, concernente l'approvazione dei modelli 730/97 con le relative istruzioni, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997.

2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999 e 2000 sono trasmessi in via telematica entro il 30 giugno 2003 utilizzando il servizio telematico Entratel e secondo le specifiche tecniche stabilite rispettivamente

per il periodo d'imposta 1997, nell'allegato C al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, concernente tra l'altro l'approvazione dei modelli 730/98 e delle relative istruzioni; per il periodo d'imposta 1998, nell'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99, cosi' come modificato dall'allegato A al decreto del Ministero delle finanze del 30 giugno 1999 e dall'allegato B al decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999; per il periodo d'imposta 1999, nell'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000; per il periodo d'imposta 2000, nell'allegato A al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.

3. Consegna dei supporti magnetici.

3.1. I supporti magnetici di cui ai precedenti punti 1.2 e 2.2 sono consegnati entro il 31 ottobre 2002 all'Agenzia delle entrate, ufficio sistemi e processi, via Mario Carucci n. 85 - 00143 Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta, in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato F al presente provvedimento.

4. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

4.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica consegna le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, rispettivamente

entro il 31 ottobre 2002 le buste contenenti i modelli 730-1 relative all'anno d'imposta 1996; entro il 30 giugno 2003 le buste contenenti i modelli 730-1 relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999 e 2000.

4.2. Le buste devono essere consegnate al Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato G al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a cento esemplari. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati la denominazione

ed il codice fiscale del sostituto d'imposta.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-bis, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del...

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