DECRETO 27 luglio 2009 - Determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende colpite da calamita'' naturali o eventi eccezionali. (09A12711)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, secondo cui, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province autonome, che abbiano subito, a causa degli eventi calamitosi come definiti dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, danni superiori al trenta per cento della produzione lorda vendibile, possono beneficiare, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle stesse, degli aiuti ivi previsti ove ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del menzionato decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni, che prevede, a favore delle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al citato art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, iscritte nella relativa gestione previdenziale, la concessione, a domanda, dell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento;

Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato art. 8 che, tra l'altro, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione, fino ad un massimo del cinquanta per cento, della percentuale del predetto esonero;

Ravvisata l'esigenza di determinare la percentuale di detto esonero in proporzione all'entita' dei danni subiti dalle aziende;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 maggio 2008 alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province autonome, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29...

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