DECRETO 21 luglio 2005 - Attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende del settore agricolo, colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2005 Attuazione dell'

8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la

determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende

del settore agricolo, colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, secondo cui, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito, a causa degli eventi calamitosi come definiti dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, danni non inferiori al venti per cento della produzione lorda vendibile, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle altre zone, possono beneficiare, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle stesse, degli aiuti ivi previsti ove ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004 che prevede, a favore delle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al citato art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, iscritte nella relativa gestione previdenziale, la concessione, a domanda, dell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento; Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato art. 8 che, tra l'altro, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione, fino ad un massimo del 50 per cento, della percentuale del predetto esonero; Ravvisata l'esigenza di determinare la percentuale di detto esonero in proporzione all'entita' dei danni subiti dalle aziende ed avuto riguardo alla loro ubicazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art.

2135 del codice civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti...

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