LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 47 - Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 106 del 21 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale». 1. L'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Composizione del Consiglio regionale). - 1. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato, in conformita' a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa statale, nella seguente misura: a) diciannove, in caso di popolazione residente non superiore a un milione di abitanti;

  1. ventinove, in caso di popolazione residente non superiore a due milioni di abitanti;

  2. trentanove, in caso di popolazione residente non superiore a quattro milioni di abitanti;

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT