LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2014, n. 1 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014). (14R00247)

(Pubblicata nel numero Straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 24 aprile 2014) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'art. 16, comma 1 e comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte sino alla misura massima di 1,1 punti percentuali. La Giunta provinciale, tenuto conto degli effetti derivanti da modificazioni alla disciplina dell'IRAP previste a livello nazionale, stabilisce entro un mese dall'entrata in vigore di questa legge la misura della riduzione in modo da assicurare un gettito dell'IRAP equivalente a quello previsto dal bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016. Se entro la data di adozione di questo provvedimento le modificazioni a livello nazionale previste dal programma di Governo non sono ancora definite, la Giunta provinciale fissa la misura della riduzione in via provvisoria, con possibilita' di modifica entro il 30 settembre 2014, per le aliquote IRAP riferite al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ed entro il 31 gennaio 2015 per le aliquote riferite al periodo d'imposta successivo. 2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative: a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unita' lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale compreso tra il 95 e il 105 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente;

  1. di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro della...

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