Se la costruzione di pensiline faccia sorgere il diritto all'indennità di sopraelevazione

AutoreMaurizio De Tilla
Pagine619-621

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha confermato la pronuncia della Corte di appello di Roma che aveva escluso che le c.d. pensiline possano annoverarsi nel concetto di «nuova fabbrica» che, costruita in sopraelevazione, fa sorgere il diritto per gli altri condomini all'indennità prevista dall'art. 1127, ultimo comma c.c. (Nella fattispecie esaminata si trattava di parte del terrazzo coperta solo da tende od altro materiale).

La decisione in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina generale della sopraelevazione.

In proposito va osservato che ai fini dell'applicazione dell'art. 1127 c.c. la sopraelevazione di edificio condominiale deve intendersi non nel senso di costruzione oltre l'altezza precedente di questo, ma la costruzione di uno o più piani (o di una o più nuove fabbriche) sopra l'ultimo piano dell'edificio, quale che sia il rapporto con l'altezza precedente di questo. Tale norma trova giustificazione nell'occupazione, da parte di chi sopraeleva, dell'area comune su cui sorge il fabbricato, ossia nella maggiore utilizzazione di detta area, implicando che, rimanendo sempre lo stesso il valore del suolo (dividendo), con l'aumento del numero dei piani (divisore), necessariamente diminuisce il valore di ogniPage 620 quota di piano (quoziente), onde l'indennità dovuta da colui che sopraeleva agli altri condomini ha propriamente lo scopo di ristabilire la situazione economica precedente, mediante la presentazione dell'equivalente pecuniario della frazione di valore perduta, per effetto della sopraelevazione, da ogni singola quota piano (v. Cass. 16 marzo 1982 n. 1697, in questa Rivista 1982, 236).

In particolare si è ritenuto che la costruzione realizzata su terrazza di proprietà esclusiva del proprietario dell'adiacente appartamento, quando la terrazza sia quella dell'ultimo piano o piano attico dell'edificio condominiale, ed assolva perciò come lastrico solare alla funzione di copertura della parte sottostante detto edificio, va considerata come sopraelevazione ed è soggetta al relativo regime legale, perché comporta le stesse conseguenze in termini di occupazione e di utilizzazione della colonna d'aria sovrastante il fabbricato di qualsiasi altra ipotesi di sopraelevazione, costituente espressione del diritto di proprietà esclusiva dell'ultimo piano del lastrico solare (Cass. 14 novembre 1991 n. 12173; v. anche Cass. 14 dicembre 1974 n. 4274).

Il diritto di sopraelevazione comprende anche la facoltà...

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