Il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal codice della strada e contro il provvedimento prefettizio con il quale è irrogata la relativa sanzione accessoria

AutoreAttilio Carnabuci
Pagine535-536

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@1. Panorama normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 205 del codice della strada (c.d.s.), contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria - e, di conseguenza, anche contro il provvedimento prefettizio con il quale è irrogata la relativa sanzione accessoria - gli interessati hanno facoltà di proporre opposizione dinanzi al Giudice di pace entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, qualora l'interessato risieda all'estero.

Le norme regolatrici del giudizio di opposizione sono contemplate agli artt. 22 e seguenti della L. 689/81 (c.d. Legge generale di depenalizzazione).

In particolare, l'art. 22 stabilisce che l'opposizione va proposta mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adito.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, e su apposita istanza dell'interessato, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

@2. Legittimazione passiva.

Con sentenza n. 15 gennaio 1999, n. 387, la Corte di cassazione, sez. I, ha stabilito che, a seguito delle pronunce della stessa Corte che hanno fatto venire meno, anche con riferimento al vigente codice della strada, la giurisdizione condizionata, rendendo facoltativo il previo esperimento del ricorso al prefetto, qualora l'opposizione venga proposta direttamente attraverso il sommario processo verbale di contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva al giudizio di opposizione deve essere riconosciuta, a seconda dello specifico oggetto della domanda giudiziale, al Ministero dell'Interno (in ragione delle specifiche attribuzioni devolutegli dall'art. 11 c.d.s.), od all'amministrazione da cui dipende, in via gerarchica, il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione.

Il Ministero dell'Interno, con circolari del 12 gennaio 2000 e del 25 maggio 2000, ha espresso, al riguardo, l'avviso che, nei casi in cui l'Autorità giudiziaria disponga la comparizione del prefetto all'udienza fissata a seguito di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di accertamento redatto dagli organi di Polizia Municipale, il funzionario prefettizio appositamente delegato, a seconda dei casi, dovrà rappresentare in giudizio la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione di appartenenza ovvero chiedere l'integrazione del contraddittorio, chiamando in causa l'ente non statale che ha accertato la violazione.

Da quanto sopra esposto, si desume che, nell'ipotesi in cui l'interessato proponga ricorso in opposizione al Giudice di pace avverso un sommario processo verbale, elevato dalla Polizia Municipale, con il quale sia stata contestata un'infrazione che preveda (oltre alla sanzione amministrazione pecuniaria) anche la sanzione accessoria della sospensione della validità della patente di guida, legittimato passivo dovrà ritenersi non tanto il Ministero dell'Interno (in persona del prefetto...

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