PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2007 - Iscrizione della denominazione «Pecorino di Filiano (DOP)» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1485/2007 della Commissione del 14 dicembre 2007, la denominazione «Pecorino di Filiano (DOP)» riferita alla categoria dei formaggi, e' iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano (DOP)», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;

Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano (DOP)», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pecorino di Filiano (DOP)» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/06 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 dicembre 2007

Il direttore generale: La Torre

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

PECORINO DI FILIANO

(N. CE...) D.O.P. (X) I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della DOP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.

  1. Servizio competente dello Stato membro:

    nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

    indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;

    tel. 06/4819968 - fax: 06/42013126;

    e-mail: qtc3@politicheagricole.it

  2. Richiedente:

    2.1 Nome: Consorzio per la tutela del Pecorino di Filiano;

    2.2. Indirizzo: via Giovanni XXIII - 85020 Filiano (Potenza): tel. 0971/836010; fax 0971/836009;

    2.3 Composizione: produttori/trasformatori (X), altro ( ).

  3. Tipo di prodotto: formaggio classe 1.3.

  4. Descrizione del disciplinare: (sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):

    4.1 Nome: «Pecorino di Filiano»;

    4.2 Descrizione: il «Pecorino di Filiano» e' un formaggio a pasta dura prodotto con latte di pecora intero crudo, ottenuto in una o due mungiture e provenienti da allevamenti ubicati nell'areale di cui al punto 4.3.

    Il formaggio, a pasta semicotta, ha forma cilindrica a facce piane, con scalzo diritto o leggermente convesso, presenta crosta recante i segni della caratteristica canestratura di colore dal giallo dorato al bruno scuro nelle forme piu' stagionate e trattate superficialmente con olio extravergine di oliva e aceto di vino.

    La pasta con colore variabile dal bianco al paglierino, quest'ultimo relativo al prodotto piu' stagionato, mostra consistenza compatta con presenza di minute occhiature irregolarmente distribuite.

    Il sapore, inizialmente dolce e delicato, diviene leggermente piccante al raggiungimento del periodo minimo di stagionatura con accentuazione al protrarsi della stessa.

    La percentuale del grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 30%.

    Il peso varia da 2,5 a 5 kg, il diametro della faccia da 15 a 30 cm e l'altezza dello scalzo da 8 a 18 cm.

    Il prodotto viene immesso al consumo dopo un periodo minimo di 180 giorni di stagionatura.

    4.3 Zona geografica: la produzione del latte, la sua trasformazione e la stagionatura del formaggio ottenuto avvengono nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione, costituito da trenta comuni in provincia di Potenza (regione Basilicata), situati nella fascia appenninica compresa tra il massiccio del Monte Vulture fino alla Montagna grande di Muro Lucano: detto territorio e' caratterizzato da terreni vulcanici e da pascoli naturali ricchi di essenze spontanee aromatiche.

    4.4. Prova dell'origine: il territorio e' da sempre vocato alla produzione del formaggio pecorino; gli allevamenti ovini esistevano gia' al tempo della conquista romana e si addensavano in prossimita' della via Appia che costituiva l'asse portante di una fitta rete di «tratturi», percorsi utilizzati dai pastori durante la transumanza.

    In tempi relativamente recenti la produzione del formaggio pecorino assume un importante ruolo nell'economia del Regno di Napoli, la cui capitale costituisce il naturale sbocco del mercato.

    La stirpe dei Doria, feudatari dal 1530, a seguito di donazione dell'Imperatore Carlo V, della zona circostante il Monte Vulture in gran parte coincidente con la delimitazione territoriale del Pecorino di Filiano, organizza strutture produttive e stabilimenti per la trasformazione del latte e della lana: nei registri dell'azienda di famiglia e' documentato che il patrimonio ovino di Filiano, che nel 1952 ha ottenuto l'autonomia amministrativa dal comune di Avigliano del quale costituiva frazione, raggiunge punte di 10.000 capi, che dalla piana del fiume Ofanto si trasferiva in estate sulle alture della Valle di...

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