Passaggio con semaforo rosso e rilevazione mediante photored

AutoreCamilla Curotti
Pagine376-378

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Le sentenze in rassegna offrono lo spunto per chiarire la questione relativa alla validità delle foto scattate da apparecchi Photored senza la presenza di vigili e, conseguentemente, la necessità o meno della contestazione immediata della violazione di cui all'art. 146, comma terzo, c.d.s. (passaggio con semaforo rosso). La S.C. con la sentenza n. 21847, a dire il vero, non ha affrontato la questione dichiarando inammissibile il ricorso poiché l'impianto semaforico risultava installato senza autorizzazione della giunta comunale. Più esauriente al riguardo è stata, invece, la sentenza n. 23301 nella quale la S.C. ritiene indispensabile la presenza dei vigili pur non ignorando il dettato dell'art. 384 reg. c.d.s. che elenca, tra i casi in cui è consentita la contestazione differita, quello di attraversamento con semaforo rosso, e neppure quelle sentenze della medesima che ritengono legittima la contestazione differita (senza la presenza di agenti), in caso di rilevamento della velocità a mezzo autovelox. Tuttavia, la S.C. ritiene che la fattispecie sottoposta alla sua attenzione (attraversamento con semaforo rosso) sia differente e che ad essa sia applicabile la regola generale della contestazione immediata di cui all'art. 200 c.d.s. In primo luogo, perché è altamente probabile che la velocità del veicolo in fase di attraversamento di un incrocio non sia elevata; in secondo luogo per le varie situazioni che possono verificarsi in prossimità dell'incrocio suddetto (coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente; transito di animale sulla strada; passaggio di pedoni; sinistro coinvolgente altri veicoli) che solo la presenza di un vigile ´può ricondurre nell'alevo della corretta applicazione delle disposizione relativeª, eliminando i possibili equivoci che potrebbero sorgere qualora ci si affidasse solo ed esclusivamente alla rilevazione fotografica. Occorre precisare, infatti che i Photored forniscono un'inquadratura parziale dell'incrocio, da una sola angolazione prospettica, dalla quale non può desumersi con certezza chi ed in quale circostanza è stata commessa l'infrazione. Le suddette apparecchiature, pertanto, non possono ritenersi del tutto attendibili. Le conclusioni della S.C., quindi, sono da ritenere indispensabili, in caso di violazione rilevata mediante Photored, la presenza degli agenti ed illegittima la mancata contestazione immediata.

Anche nella giurisprudenza di merito, in particolare nelle sentenze Giudice di pace civ. Davoli 19 settembre 2003 1, Giudice di pace civ. Casamassima 10 giugno 2002 2 e Giudice di...

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