Principio di parziarietà e obbligazioni extracontrattuali

Pagine127-127
127
PRATICA pra
Arch. loc. e cond. 1/2013
Principio di parziarietà e obbligazioni extracontrat-
tuali
Del principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali enunciato dalla nota sentenza n. 9148/2008 abbiamo
trattato più volte. Da ultimo, su Confedilizia notizie di settembre 2012 segnalando due recenti pronunce sull’argomento.
Proprio in una di queste pronunce, quella datata 16 febbraio 2012, emessa dal giudice di pace di Salerno, si sottolinea un
elemento che e bene tenere sempre a mente allorché si affronti il discorso della responsabilità pro quota dei condomini:
le Sezioni Unite hanno espresso il principio della parziarietà solo con riferimento alle “obbligazioni contratte” dall’am-
ministratore “in nome e nell’interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli”; non anche con
riguardo a quelle scaturenti da fatto illecito. Si tratta, in effetti, di un dato incontrovertibile che ha portato il giudice
onorario campano a concludere che per tali ultime obbligazioni continui ad applicarsi il principio della solidarietà. Con-
clusione, questa, condivisa anche dalla dottrina, secondo cui, allorché la responsabilità del condominio sia di natura
extracontrattuale (si pensi alla frequente ipotesi di richieste di risarcimento per danni da inf‌iltrazioni provenienti dal
lastrico comune), “vi e assoluta carenza del presupposto fondamentale” per l’applicabilità del criterio della parziarietà;
presupposto che deve rinvenirsi – alla luce di quanto stabilito nella citata sentenza n. 9148/2008 – “nella sussistenza di
una fonte di natura contrattuale dell’obbligazione contratta dall’amministratore in nome e nell’interesse dei condomini”
(cfr. A. BARISON, Non è giustif‌icabile il c.d. principio di parziarietà sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con
sentenza n. 9148/2008 in materia di obbligazioni dei condomini, in Il Giudice di pace n. 3/2012, 232).
L’assunto dell’applicabilità, alle obbligazioni extracontrattuali, del principio della solidarietà trova conferma anche
in una decisione del Tribunale di Trani, datata 12 settembre 2008 (cfr. Confedilizia Notizie apr. 2009); decisione, quindi,
di poco successiva a quella delle Sezioni Unite. Nell’occasione il giudice pugliese ha osservato, infatti, che la soluzione
del massimo organo di nomof‌ilachia, “dichiaratamente adottata secondo i principi di diritto che regolano le obbligazioni
contrattuali comuni con pluralità di soggetti passivi”, poggia, in particolare, sul rilievo “che nessuna norma di legge
espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini”. Il che implica – a
giudizio del Tribunale di Trani – che la regola della parziarietà non può valere “che per le sole obbligazioni da con-
tratto e non anche per le obbligazioni da fatto illecito, atteso che in materia di responsabilità aquiliana la norma di
legge che dispone la solidarietà passiva esiste”, ed e contenuta nell’art. 2055 c.c., a mente del quale “se il fatto dannoso
e imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. Nella pronuncia in questione il
Tribunale pugliese individua, dunque, un preciso riferimento normativo per circoscrivere la responsabilità pro quota
dei condomini alle obbligazioni contrattuali. L’argomentazione e senza dubbio valida e puntuale e non può, pertanto,
che essere condivisa.
Fonte: Confedilizia-Uff‌icio legale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT