Attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale.

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia penale Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario dei carichi pendenti, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2003 - pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile 2003 - riferito all'art. 46 del citato testo unico; Visto quanto in esso disposto al punto f) relativamente alla possibilita' di produrre la certificazione prevista dall'art. 39 t.u.

subordinata all'operativita' del sistema di interconnessione con le amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi; Visto che un primo stadio di interconnessione e' stato conseguito con la realizzazione della procedura CDS AP; Visto che tale procedura ha consentito una modalita' di consultazione diretta del sistema in materia di casellario giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi tramite l'intermediazione dell'ufficio centrale e degli uffici locali del casellario; Visto che a detta modalita' possono fare ricorso le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi allorquando, per l'espletamento delle loro funzioni, abbiano necessita' di acquisire conoscenza, oltre che delle iscrizioni menzionabili nel certificato rilasciato ai sensi dell'art. 28 t.u. in relazione all'art. 24 t.u., anche di quelle la cui menzionabilita' e' esclusa dal comma 1 di quest'ultimo articolo; Considerato che il sistema informativo e i programmi informatici del casellario giudiziale, sia per la configurazione che attualmente li caratterizzano, sia per l'assenza di interconnessione diretta con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono soddisfare le esigenze di detti soggetti in ordine alla conoscibilita' di iscrizioni escluse dal citato art. 24, comma 1 t.u., solo mediante il rilascio di una certificazione contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata persona; Visto che la procedura CDS AP consente detto tipo di certificazione; Considerato che il ricorso a detta procedura ha carattere transitorio in attesa che si acquisiscano strumenti tecnici e programmi informatici che consentano di configurare il sistema in conformita' a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto...

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