PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006 - Disposizioni di vigilanza - Partecipazioni per recupero crediti e in imprese in temporanea difficolta' finanziaria

Le Istruzioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo IV, cap. 9, sez. V) prevedono specifiche disposizioni per l'acquisizione di partecipazioni non finanziarie per recupero crediti o in imprese in temporanea difficolta' finanziaria nonche' per la comunicazione delle predette iniziative all'Organo di Vigilanza.

Su quest'ultimo aspetto, nell'agosto 2003, sono state modificate le modalita' con cui le banche portano a conoscenza della Banca d'Italia le iniziative della specie. E' stato previsto l'invio, in luogo della documenta-zione relativa all'operazione - delibera del Consiglio di amministrazione, principali elementi caratterizzanti l'iniziativa (nel caso di interessenze per recupero crediti), piano di risanamento dell'impresa debitrice (con riguardo alle partecipazioni in imprese in temporanea difficolta) - di una comunicazione successiva attestante il rispetto delle condizioni previste dalla normativa e recante gli elementi necessari ai fini della valutazione dei riflessi delle iniziative sugli equilibri tecnici delle banche (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 8/2003).

Alla luce dell'esperienza...

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