LEGGE 26 maggio 1998, n. 167 - Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. E' autorizzata la corresponsione della somma di L.

    109.456.000.000 a saldo del contributo dovuto dall'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo nonche' alla ricostituzione delle risorse del Fondo assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo.

    Art. 2.

  2. La somma di cui all'articolo 1 e' versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale sono effettuati i versamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

    Art. 3.

  3. All'onere derivante dalla presente legge, pari a L.

    109.456.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 26 maggio 1998

    SCALFARO

    Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del...

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