LEGGE 27 dicembre 2007, n. 246 - Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

Coming into Force12 Gennaio 2008
Enactment Date27 Dicembre 2007
Published date28 Dicembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/12/28/007G0267/CONSOLIDATED/20190325
Official Gazette PublicationGU n.300 del 28-12-2007
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 142.233.076 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 32.729.432 per l'anno 2006 ed euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art 2.
  1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari ad euro 32.729.432 per l'anno 2006 e ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art 3.
  1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 85.684.828 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 13.880.016 per l'anno 2006 ed euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art 4.
  1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari ad euro 13.880.016 per l'anno 2006 e ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art 5.
  1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438 per l'anno 2006, in euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed in euro 42.012.438 per l'anno 2008.

Art 6.
  1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l'anno 2006, ad euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l'anno 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli...

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