La Partecipazione Degli Enti Esponenziali Al Processo Penale. Un Problema Sempre Attuale

AutoreMaria Teresa Sturla
Pagine645-651
645
giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2017
MERITO
come parte civile nel processo penale nè dall’eventuale
condanna generica del responsabile al risarcimento del
danno, neppure se accompagnato dal riconoscimento di
una provvisionale, che vale ovviamente, come parziale li-
quidazione del danno (cfr. ex plurimis, Corte Conti, sez. A2,
4 luglio 2001, n. 237); senza contare ... che, secondo la giu-
risprudenza delle Sezioni Unite Civili, giurisdizione penale
e giurisdizione civile per il risarcimento dei danni derivanti
da reato da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro lato,
sono reciprocamente indipendenti nei loro prof‌ili istituzio-
nali anche quando investono un medesimo fatto materiale
e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra tali
giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità
dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti,
senza dar luogo a questione di giurisdizione (Cass. civ., sez.
un., 21 ottobre 2005, n. 20343)”.
In questa fase è dunque sicuramente ammessa la co-
stituzione di parte civile di Regione Lombardia, ferma
restando la questione, afferente al merito, del quantum
del danno anche in relazione ad eventuali risarcimenti già
ottenuti, per il medesimo fatto, da Regione Lombardia in-
nanzi alla Corte dei Conti.
2. Sull’eccezione di nullità della richiesta di rinvio
giudizio ex art. 416, comma 1, c.p.p. per omesso espleta-
mento dell’interrogatorio richiesto dall’imputato ai sensi
dell’art. 415 bis c.p.p. sollevata dalla difesa di V. P.
La difesa di V.P. ha riproposto l’eccezione in questione,
già respinta dal G.U.P. con l’ordinanza 2 dicembre 2015.
In particolare, la difesa lamenta che, a seguito della
notif‌ica ex art. 415 bis c.p.p., l’imputato avrebbe richiesto
di essere sottoposto ad interrogatorio con istanza inviata
tempestivamente via fax, cui avrebbe fatto seguito l’inol-
tro della medesima istanza, tramite raccomandata, oltre i
termini di legge.
Ad avviso della difesa l’inoltro via fax dell’istanza sareb-
be idoneo ad impedire la decadenza dell’imputato e deter-
minerebbe la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e
degli atti conseguenti ai sensi dell’art. 416, comma 1, c.p.p.
Ritiene questo collegio di confermare la statuizione già
adottata dal G.U.P.
Anche a volere seguire, infatti, i più recenti orienta-
menti della giurisprudenza di legittimità secondo cui
l’inoltro di istanze difensive via fax al magistrato proce-
dente non è a priori irricevibile né inammissibile, si os-
serva che in base a questi stessi orientamenti l’utilizzo di
tale irregolare modalità di trasmissione comporta, in ogni
caso, l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede dì
impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta, di
accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo
inoltro al magistrato procedente (così, tra le altre: Cass.,
sez. II, n. 24515 del 22 maggio 2015 - dep. 9 giugno 2015,
Mennella e altro Rv. 264361). Nel caso di specie, la difesa
ha documentato unicamente di avere inviato, in data 25
marzo 2014, alle ore 11:07 (a ridosso della scadenza dei
termini di legge), l’istanza, indirizzata genericamente al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mila-
no, al numero di fax (omissis). Orbene, sebbene risulti
che il dr. (Omissis) era uno dei magistrati cointestatari
del procedimento, non risulta provato in alcun modo che
il fax così inviato alla sua segreteria sia poi stato tempe-
stivamente inoltrato a lui o agli altri P.M. titolari del pro-
cedimento. Va sul punto rilevato che la Cassazione, nella
citata sentenza, ha ritenuto che la produzione, da parte
del difensore, del certif‌icato elettronico di corretto inol-
tro del fax non vale ad integrare la prova della tempestiva
sottoposizione dell’istanza ad uno dei magistrati titolari
del procedimento.
Peraltro, in base a quanto riferito dallo stesso P.M. alla
scorsa udienza (cfr. pag. 75 delle trascrizioni) non pare
che, in effetti, la suddetta istanza presentata via fax sia
poi stata tempestivamente inoltrata ad uno dei P.M. tito-
lari del procedimento. La difesa non ha, dunque, assolto
all’onere di dimostrare il tempestivo inoltro del fax al ma-
gistrato procedente.
Per tale motivo l’eccezione difensiva deve essere re-
spinta. (Omissis)
LA PARTECIPAZIONE
DEGLI ENTI ESPONENZIALI
AL PROCESSO PENALE.
UN PROBLEMA SEMPRE ATTUALE
di Maria Teresa Sturla
SOMMARIO
1. I requisiti per la costituzione di parte civile degli enti e
delle associazioni. 2. L’alternativa alla costituzione di parte
civile: il diritto d’intervento. 3. Prof‌ili processuali della facol-
tà di intervento; 3-1) Nella fase delle indagini preliminari.
3-2) Nella fase del dibattimento. 4. Conclusioni.
1. I requisiti per la costituzione di parte civile degli enti
e delle associazioni
Nonostante il legislatore del 1988 abbia inteso risolvere
la problematica dell’intervento in giudizio degli enti colletti-
vi mediante costituzione di parte civile (1), in ogni processo
che abbia ad oggetto reati diffusamente lesivi si ripropone
la questione della legitimatio ad causam di soggetti superin-
dividuali che avanzano pretese risarcitorie sul presupposto
di un danno arrecato alle loro specif‌iche f‌inalità statutarie.
Il caso che il Tribunale di Milano è stato chiamato a
risolvere con l’ordinanza in commento riguarda, appun-
to, questa tematica postasi in un processo per peculato
e truffa a carico di Consiglieri regionali ai danni dell’Ente

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