Paradossale colpo di frusta da pallina da golf. Responsabilità per lesioni subite da autotrasportato

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine188-191

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@1. Nozione.

Il Tribunale di Roma è stato adito perché, mentre l'attore viaggiava in auto condotta dal padre su strada nei pressi di impianto sportivo, una pallina da golf, lanciata dal campo, colpiva il loro parabrezza. Nell'evenienza, il conducente perdeva il controllo del veicolo che sbandava, causando l'urto del viso e della spalla del trasportato contro il montante della portiera. Il che gli procurava la «distorsione del rachide cervicale», diagnosi nota diffusamente con il termine atecnico di «colpo di frusta», lesione riconoscibile concretamente nei portatori di collarino in plastica.

La fattispecie non ha eguali, sembra costruita ad arte per la scena di un film. Tuttavia, essa è riconducibile al principio del neminem laedere, come tanti altri casi aventi diverse stages, specie danni prodotti a causa di strade non adeguatamente delimitate, né manutenute. A proposito di una strada fiancheggiante un fosso senza recinzione, un soggetto cadde riportando lesioni, la Cassazione ha riconosciuto responsabile il comune ove permaneva la struttura, perché non conservata in normali condizioni di uso. Viene rilevato che gli obblighi di prevenzione derivano dalla gestione della cosa, poiché soltanto l'affidatario di essa è in grado di predisporre le cautele al fine di prevenire i danni. E a carico del gestore scaturisce l'obbligo di assicurare che l'uso si svolga senza pericolo 1. Con riferimento ad unastrada, carente in manutenzione di marciapiede, osserva unPage 189 giudice di merito che il principio del neminem laedere impone alla P.A. proprietaria di usare le cautele atte a non mettere in pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini. E v'è l'obbligo di eliminare le situazioni di insidie, non percepibili con l'uso della normale diligenza. L'insidia consiste in un pericolo inavvertito non eliminato o riparato dal soggetto che vi è tenuto 2. La P.A. incontra limiti al suo potere discrezionale, tra l'altro, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere. La stessa è tenuta a far sì che l'opera pubblica non presenti situazioni di pericolo e consegue la sua responsabilità quando tralasci di attivarsi per l'allestimento di modalità di protezione dal pericolo 3. Fattispecie consimili producono il danno extracontrattuale, violando l'obbligo generico di non ledere, comprensivo di tutti gli obblighi specifici verso i consociati, voluti dall'ordinamento giuridico per la protezione degli interessi lesi.

Per danno biologico si intende la lesione alla integrità psico fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale. È esso risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Questa la nozione di danno biologico data dal legislatore, dichiaratamente in via provvisoria (art. 5, comma 3, legge 5 marzo 2001 n. 57).

Il danno morale si identifica con il patema d'animo, sofferenza non riportabile a patologia psichica, turbamento ingiustificato, senza perdita o riduzione di attività idonee a connotare la qualità della vita. Nonostante questa definizione, letteralmente riferibile alle persone, il risarcimento del danno morale è stato riconosciuto dalla giurisprudenza in favore di persone giuridiche, come di ente autarchico territoriale.

@2. Norme di legge.

Recita l'art. 2043 c.c.: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

L'applicazione della norma ha vasta sfera di operatività con riferimento non solo alla disciplina dei diritti assoluti, ma, pure, riguardo ad altri dati normativi, rilevanti per la qualificazione degli interessi in conflitto, da cui derivano le nuove figure di illecito e responsabilità civile. Ciò per la regola dell'alterum non laedere, quale dovere di astenersi da ogni comportamento dannoso, sicché l'articolo stesso va inteso come norma primaria nel senso di essere vietato qualsiasi comportamento dannoso, perché costituisce fatto illecito, se non espressamente consentito dalla legge.

Si osserva in dottrina che l'art. 2043 c.c. è norma puramente sanzionatoria, non crea, cioè, un generico primario obbligo di non ledere altri, ma si limita a collegare la sanzione del risarcimento alla violazione degli obblighi primari desumibili aliunde 4. Per altra interpretazione, si potrebbe affermare...

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