Recensione a Giovanni Panzarini - Il diritto naturale quale fonte del diritto. Il realismo-razionalismo giuridico, illuministico, principio ed approdo del giusnaturalismo

AutoreEmilio Girino
Pagine75-81
75
rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2010
Recensione a Giovanni Panzarini –
Il diritto naturale quale fonte del diritto.
Il realismo-razionalismo giuridico, illuministico,
principio ed approdo del giusnaturalismo
di Emilio Girino
Nell’accostarci a questo eminente studio di Giovanni Panzarini, ci vediamo co-
stretti a spogliarci di quelle pur sane abitudini nominalistiche alle quali la categoriz-
zazione giuridica e losoca ci ha reso avvezzi. Abitudini sane perché necessarie a
dar forma all’oggetto del sapere e dell’indagare, ma non necessariamente risolutive
delle più riposte connessioni capaci di – per usare un termine caro all’Autore com-
plettere i distinguo classicatori in un unicum di più ampio orizzonte.
Siatte abitudini, nella materia trattata nel saggio, hanno per la verità condotto,
nei secoli, alla costruzione di due “monadi” giuridiche all’apparenza impenetrabili:
il diritto naturale e il diritto positivo. Il primo quale espressione di una soluzione di
organizzazione sociale (più spesso ridottasi all’esasperazione di un bisogno perenne-
mente insoddisfatto) basata sul riconoscimento di istanze primarie appunto conna-
turate all’uomo e al suo agere in comunità; il secondo quale momento di superim-
posizione di regole (ius in civitate positum) ad opera del princeps. Per quanto da
Grozio a Fichte, passando per Kant e Rousseau, l’aermazione del giusnaturalismo
sia stata sostenuta con il proposito di far sì che il diritto positivo riconoscesse in
quello naturale il proprio modello ispiratore e il proprio criterio costruttivo, è in-
dubbio che il persistente iato fra ciò che il diritto naturale suggerisce e ciò che il le-
gislatore positivo determina ci abbia in denitiva abituato a considerare le due fonti
come solidamente distinte, quando non in aperto conitto.
L’opera di Panzarini riproietta invece quell’apparente dicotomia in una diversa
prospettiva, riuscendo a dimostrare – attraverso un monumentale sforzo ricostrutti-
vo storico, losoco e giuridico – come in realtà le istanze formalmente deluse dei
pensatori dianzi menzionati possano invece rileggersi come una pura constatazione
di quanto concretamente già accaduto in seno alle società civili. Sintomatica di que-
sta corretta rilettura del fenomeno, di per sé atta a congedare la presunta scissione
delle fonti, è l’azzeccata citazione dei prolegomeni di Grozio, là dove questi aerma
che il diritto naturale sussisterebbe indipendentemente dall’esistenza di Dio (etiam
si deus daretur, etiam si deus non daretur) e Dio stesso non potrebbe modicarlo.

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