Pannelli fotovoltaici e problematiche condominiali

AutoreVincenzo Nasini

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L’energia del fotovoltaico si definisce energia “pulita” in quanto le immissioni e gli impatti ambientali associati sono irrisori se paragonati a quelli delle fonti convenzionali e minori anche rispetto ad alcune fonti alternative.

L’abbattimento dei consumi e l’azzeramento dei costi si accompagnano all’assenza di effetti collaterali negativi.

Per queste ragioni la produzione di impianti fotovoltaici ha avuto un crescente sviluppo in Europa.

Per contro nel nostro Paese la diffusione del fotovoltaico è stata ostacolata da problemi di ordine economico e soprattutto burocratico.

La situazione è recentemente mutata per effetto di nuove norme che hanno reso più conveniente il ricorso al fotovoltaico e stiamo così assistendo a un sempre maggior interesse per questo tipo di produzione di energia.

Tuttavia l’installazione dei pannelli, così come qualsiasi intervento tecnico, determina anche l’insorgere di problematiche di ordine giuridico più o meno complesse e diverse in funzione del soggetto che effettua l’installazione e delle modalità con cui l’installazione viene effettuata.

In linea generale, l’installazione può avvenire per iniziativa del singolo condomino che intende realizzare un impianto autonomo all’interno della proprietà esclusiva o nelle parti comuni, oppure per iniziativa di un gruppo di condòmini che intendono realizzare un impianto fotovoltaico condominiale.

Quanto all’installazione di iniziativa condominiale, le principali questioni concernono le maggioranze necessarie per la relativa delibera.

Le norme succedutesi nel tempo a partire dalla legge n. 10/91 sono state sempre caratterizzate da una notevole ambiguità.

Inizialmente si era posto il problema della necessità o meno della cosiddetta doppia maggioranza riferita cioè sia alle quote che alle teste degli intervenuti in assemblea o partecipanti al condominio.

Si era inoltre discusso in merito all’esigenza o meno di predisporre prima della delibera e per la sua validità a quorum ridotto il progetto per le opere corredato da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista che ne attesti la rispondenza ai requisiti di legge.

Si sono quindi succedute diverse disposizioni di legge sempre di ambiguo contenuto, l’ultima delle quali il D.L.vo 29 dicembre 2006 che all’articolo 7 ha sostituito il secondo comma dell’art. 26 con la frase “Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art 1 ... le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la...

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