Modifica del disciplinare di produzione della denominazione , protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del 28 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pane di Matera» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 2 ottobre 2006, numero di protocollo n. 65897, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE adeguandolo ai rilievi mossi dalla Commissione stessa;

Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 2 ottobre 2006, numero di protocollo n. 65897;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto del 28 settembre 2004 alla denominazione «Pane di Matera», e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 2 ottobre 2006, numero di protocollo 65897, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato

Il Disciplinare di Produzione del Pane di Matera

Indicazione Geografica Protetta

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Pane di Matera» e' riservata al pane che risponde ai requisiti imposti dal regolamento CEE 2081/92 ed alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» e' propria del pane ottenuto mediante un antico sistema di lavorazione, tipicamente utilizzato dai panificatori del Materano. Tale sistema prevede l'utilizzo esclusivo di semola di grano duro (triticum durum) le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri:

Glutine (%) | Valore › =11

Indice di giallo | Valore › =21

Umidita' (%) | Valore ‹ =15.50

Ceneri (% s.s.) | Valore ‹ =2% s.s.

Almeno il 20% delle semole da utilizzare per la produzione del «Pane di Matera» deve provenire da ecotipi locali e vecchie varieta' quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate nel territorio della provincia di Matera.

Non e' ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

All'atto dell'immissione al consumo il «Pane di Matera» IGP presenta le seguenti caratteristiche:

Composizione di 100 g di Pane di Matera.

=====================================================================

| Intervallo di variabilita' =====================================================================

Proteine 1) | 8,2 ÷ 8,3

Glucidi | 51,3 ÷ 53,4

di cui fibra (totale) | 2,9 ÷ 3,7

Grassi | 1,0 ÷ 1,2

Ceneri (% s.s.) | 2,24 ÷ 2,51

1) Il tenore proteico e' determinato come «sostanze azotate totali», moltiplicando il tenore in azoto per il...

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