Comunicazione delle condizioni di applicazione e di pagamento delle - tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta applicabili dal 1 gennaio 1997

ENTE NAZIONALE

DI ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione delle condizioni di applicazione e di pagamento delle

tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta applicabili dal 1

gennaio 1997.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione

internazionale per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)

ed al connesso accordo multilaterale per i canoni di rotta,

autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, e dell'ingresso dal 1

gennaio 1997 nel sistema comune europeo di tariffazione, si

riportano, distintamente, le condizioni di applicazione e di

pagamento delle tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta in

vigore dal 1 gennaio 1998, e le precedenti in vigore dal 1 gennaio

1997, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO)

dell'organizzazione Eurocontrol secondo le procedure

internazionalmente definite.

Si avverte che gli interessi per ritardato pagamento delle fatture

emesse dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta dell'organizzazione

Eurocontrol, sono stati fissati nella misura annua del 7,73% a

partire dal 1 gennaio 1998, rispetto alla precedente del 7,27%

applicabile dal 1 gennaio 1997.

Allegato

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA

DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL 1997

Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta

Art. 1.

  1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un

    aeromobile secondo le regole del volo strumentale, in conformita' con

    le procedure formulate in applicazione degli standard e delle

    pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'aviazione civile

    internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di

    volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'annesso

  2. Inoltre, nelle regioni di informazione di volo di propria

    competenza, uno Stato contraente puo' decidere che venga percepito un

    canone per ciascun volo effettuato secondo le regole del volo a vista

    (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a

    vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti

    VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un

    determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza

    percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di

    volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.

  3. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli

    Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di

    navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di

    rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione

    del sistema.

  4. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di

    informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono

    essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Eurocontrol puo', in

    tal caso, percepire l'imposta menzionata, alle condizioni e secondo

    le modalita' convenute con lo Stato in questione.

  5. La persona cui il canone e' imputato e' l'operatore

    dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso

    l'identita' dell'operatore non fosse conosciuta, e' considerato come

    tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia

    dimostrato chi sia l'operatore.

    Art. 2.

    Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di

    informazione di volo di competenza di piu' Stati contraenti, viene

    percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati

    dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di

    volo di competenza di ciascuno Stato contraente:

    R = (sommatoria) ri

    n

    Il canone individuale (ri) per i voli all'interno dello spazio

    aereo di competenza di uno Stato contraente e' calcolato in

    conformita' alle disposizioni dell'art. 3.

    Art. 3.

    Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni

    di informazione di volo di competenza di un determinato Stato

    contraente (i) e' calcolato secondo la formula:

    ri = ti x Ni

    nella quale (ri) e' il canone, (ti) e' il coefficiente unitario di

    tariffazione e (Ni) e' il numero di unita' di servizio corrispondente

    a tale volo. I coefficienti unitari di tariffazione possono, se del

    caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.

    Art. 4.

    Per un dato volo, il numero di unita' di servizio designato da (Ni)

    e citato nel precedente articolo, viene ottenuto per mezzo della

    formula seguente:

    Ni = di x p

    laddove (di) e' il coefficiente di distanza corrispondente allo

    spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza

    dello Stato contraente (i) e (p) e' il coefficiente di peso

    dell'aeromobile interessato.

    Art. 5.

  6. Il coefficiente di distanza (di) e' ottenuto dividendo per cento

    il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in

    kilometri tra:

    l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo

    delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato

    contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio

    e

    l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio

    aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

    I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui le

    rotte aeree attraversano i limiti laterali del detto spazio aereo,

    come esposto nelle pubblicazioni aeronautiche nazionali. La rotta

    considerata sara' quella piu' frequentemente percorsa tra due

    aerodromi o, in caso non la si potesse determinare, la rotta piu'

    corta.

    Le rotte piu' frequentemente percorse sono soggette a revisione

    annuale al fine di tener conto delle modificazioni intervenute nella

    struttura delle rotte o nelle condizioni del traffico.

  7. La distanza da prendere in considerazione verra' determinata

    sottraendo forfetariamente venti kilometri per ogni decollo e per

    ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

    Art. 6.

  8. Il coefficiente di peso e' pari alla radice quadrata del

    quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta il numero delle

    tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo

    dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilita', sul

    manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale equivalente,

    come segue:

    _______________________

    | /peso massimo al decollo

    p = | / _______________________

    |/ 50

    Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non

    e' noto agli organismi responsabili della riscossione del canone, il

    coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso

    dell'aeromobile piu' pesante e dello stesso tipo di cui sia nota

    l'esistenza.

  9. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi

    responsabili della riscossione dei canoni di disporre di piu'

    aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il

    coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato

    dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media

    dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso

    tipo. Il calcolo di tale coefficiente per tipo di aeromobile viene

    effettuato almeno una volta all'anno.

  10. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso e' espresso

    da un numero a due decimali.

    Art. 7.

  11. Il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato

    mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'ECU e

    la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del

    quale ha avuto luogo il volo.

  12. Il tasso di cambio applicato e' la media mensile del "tasso

    incrociato alla chiusura", calcolato da Reuters sulla base del tasso

    BID giornaliero.

    Art. 8.

  13. Indipendentemente dalle disposizioni previste dall'art. 5, il

    canone dovuto per i voli il cui aerodromo di partenza o di prima

    destinazione e' situato in una delle zone enumerate nell'annesso 2

    (voli transatlantici) e' calcolato con riferimento alle tariffe

    fissate in funzione delle distanze medie ponderate e dei coefficienti

    unitari di tariffazione in vigore.

  14. Le distanze medie ponderate sono calcolate sulla base delle

    statistiche di traffico compilate da Eurocontrol, a partire dai dati

    forniti dai competenti organismi di controllo del traffico aereo.

    I punti di ingresso e di uscita dei voli transatlantici sono

    costituiti dai punti di attraversamento dei limiti delle regioni di

    informazione di volo degli Stati contraenti.

  15. Le tariffe pubblicate si applicano a tutti gli aeromobili di

    peso massimo certificato al decollo di cinquanta tonnellate metriche.

    Il canone e' calcolato moltiplicando la tariffa appropriata per il

    coefficiente di peso definito all'art. 6.1.

  16. Le tariffe vengono determinate per periodi specifici e

    pubblicate in conformita' alle disposizioni dell'art. 11.

  17. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ai voli

    di cui al precedente paragrafo 1, quando l'aerodromo di partenza o di

    prima destinazione non e' incluso nell'annesso 2.

    Art. 9.

  18. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

    1. voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle regioni

      di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati

      contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene

      percepito un canone per i voli VFR;

    2. voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e

      nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio (voli

      circolari);

    3. voli effettuati da aeromobili, il cui peso massimo autorizzato

      al decollo e' inferiore a due tonnellate metriche;

    4. voli effettuati esclusivamente per il trasporto di sovrani, di

      capi di Stato e di governo, nonche' di ministri in missione

      ufficiale;

    5. i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR

      competente.

  19. Inoltre, per cio' che concerne le regioni di informazione di

    volo di propria competenza, uno Stato contraente puo' decidere di

    esentare dal pagamento del canone:

    1. i voli militari di qualsiasi Stato;

    2. i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di

      ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale

      navigante, quando ne e' fatta menzione specifica nel piano di volo.

      Tali voli non devono avere alcuna funzione commerciale e devono venir

      effettuati entro lo spazio...

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