Comunicazione delle condizioni di applicazione e di pagamento delle - tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta applicabili dal 1 gennaio 1997
ENTE NAZIONALE
DI ASSISTENZA AL VOLO
Comunicazione delle condizioni di applicazione e di pagamento delle
tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta applicabili dal 1
gennaio 1997.
A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione
internazionale per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)
ed al connesso accordo multilaterale per i canoni di rotta,
autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, e dell'ingresso dal 1
gennaio 1997 nel sistema comune europeo di tariffazione, si
riportano, distintamente, le condizioni di applicazione e di
pagamento delle tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta in
vigore dal 1 gennaio 1998, e le precedenti in vigore dal 1 gennaio
1997, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO)
dell'organizzazione Eurocontrol secondo le procedure
internazionalmente definite.
Si avverte che gli interessi per ritardato pagamento delle fatture
emesse dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta dell'organizzazione
Eurocontrol, sono stati fissati nella misura annua del 7,73% a
partire dal 1 gennaio 1998, rispetto alla precedente del 7,27%
applicabile dal 1 gennaio 1997.
ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL 1997
Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta
Art. 1.
-
Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un
aeromobile secondo le regole del volo strumentale, in conformita' con
le procedure formulate in applicazione degli standard e delle
pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'aviazione civile
internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di
volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'annesso
-
Inoltre, nelle regioni di informazione di volo di propria
competenza, uno Stato contraente puo' decidere che venga percepito un
canone per ciascun volo effettuato secondo le regole del volo a vista
(volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a
vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti
VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un
determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza
percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di
volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.
-
Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli
Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di
navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di
rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione
del sistema.
-
I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di
informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono
essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Eurocontrol puo', in
tal caso, percepire l'imposta menzionata, alle condizioni e secondo
le modalita' convenute con lo Stato in questione.
-
La persona cui il canone e' imputato e' l'operatore
dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso
l'identita' dell'operatore non fosse conosciuta, e' considerato come
tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia
dimostrato chi sia l'operatore.
Art. 2.
Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di
informazione di volo di competenza di piu' Stati contraenti, viene
percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati
dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di
volo di competenza di ciascuno Stato contraente:
R = (sommatoria) ri
n
Il canone individuale (ri) per i voli all'interno dello spazio
aereo di competenza di uno Stato contraente e' calcolato in
conformita' alle disposizioni dell'art. 3.
Art. 3.
Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni
di informazione di volo di competenza di un determinato Stato
contraente (i) e' calcolato secondo la formula:
ri = ti x Ni
nella quale (ri) e' il canone, (ti) e' il coefficiente unitario di
tariffazione e (Ni) e' il numero di unita' di servizio corrispondente
a tale volo. I coefficienti unitari di tariffazione possono, se del
caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.
Art. 4.
Per un dato volo, il numero di unita' di servizio designato da (Ni)
e citato nel precedente articolo, viene ottenuto per mezzo della
formula seguente:
Ni = di x p
laddove (di) e' il coefficiente di distanza corrispondente allo
spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza
dello Stato contraente (i) e (p) e' il coefficiente di peso
dell'aeromobile interessato.
Art. 5.
-
Il coefficiente di distanza (di) e' ottenuto dividendo per cento
il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in
kilometri tra:
l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo
delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato
contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio
e
l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio
aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui le
rotte aeree attraversano i limiti laterali del detto spazio aereo,
come esposto nelle pubblicazioni aeronautiche nazionali. La rotta
considerata sara' quella piu' frequentemente percorsa tra due
aerodromi o, in caso non la si potesse determinare, la rotta piu'
corta.
Le rotte piu' frequentemente percorse sono soggette a revisione
annuale al fine di tener conto delle modificazioni intervenute nella
struttura delle rotte o nelle condizioni del traffico.
-
La distanza da prendere in considerazione verra' determinata
sottraendo forfetariamente venti kilometri per ogni decollo e per
ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.
Art. 6.
-
Il coefficiente di peso e' pari alla radice quadrata del
quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta il numero delle
tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo
dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilita', sul
manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale equivalente,
come segue:
_______________________
| /peso massimo al decollo
p = | / _______________________
|/ 50
Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non
e' noto agli organismi responsabili della riscossione del canone, il
coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso
dell'aeromobile piu' pesante e dello stesso tipo di cui sia nota
l'esistenza.
-
Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi
responsabili della riscossione dei canoni di disporre di piu'
aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il
coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato
dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media
dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso
tipo. Il calcolo di tale coefficiente per tipo di aeromobile viene
effettuato almeno una volta all'anno.
-
Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso e' espresso
da un numero a due decimali.
Art. 7.
-
Il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato
mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'ECU e
la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del
quale ha avuto luogo il volo.
-
Il tasso di cambio applicato e' la media mensile del "tasso
incrociato alla chiusura", calcolato da Reuters sulla base del tasso
BID giornaliero.
Art. 8.
-
Indipendentemente dalle disposizioni previste dall'art. 5, il
canone dovuto per i voli il cui aerodromo di partenza o di prima
destinazione e' situato in una delle zone enumerate nell'annesso 2
(voli transatlantici) e' calcolato con riferimento alle tariffe
fissate in funzione delle distanze medie ponderate e dei coefficienti
unitari di tariffazione in vigore.
-
Le distanze medie ponderate sono calcolate sulla base delle
statistiche di traffico compilate da Eurocontrol, a partire dai dati
forniti dai competenti organismi di controllo del traffico aereo.
I punti di ingresso e di uscita dei voli transatlantici sono
costituiti dai punti di attraversamento dei limiti delle regioni di
informazione di volo degli Stati contraenti.
-
Le tariffe pubblicate si applicano a tutti gli aeromobili di
peso massimo certificato al decollo di cinquanta tonnellate metriche.
Il canone e' calcolato moltiplicando la tariffa appropriata per il
coefficiente di peso definito all'art. 6.1.
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Le tariffe vengono determinate per periodi specifici e
pubblicate in conformita' alle disposizioni dell'art. 11.
-
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ai voli
di cui al precedente paragrafo 1, quando l'aerodromo di partenza o di
prima destinazione non e' incluso nell'annesso 2.
Art. 9.
-
Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:
-
voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle regioni
di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati
contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene
percepito un canone per i voli VFR;
-
voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e
nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio (voli
circolari);
-
voli effettuati da aeromobili, il cui peso massimo autorizzato
al decollo e' inferiore a due tonnellate metriche;
-
voli effettuati esclusivamente per il trasporto di sovrani, di
capi di Stato e di governo, nonche' di ministri in missione
ufficiale;
-
i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR
competente.
-
-
Inoltre, per cio' che concerne le regioni di informazione di
volo di propria competenza, uno Stato contraente puo' decidere di
esentare dal pagamento del canone:
-
i voli militari di qualsiasi Stato;
-
i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di
ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale
navigante, quando ne e' fatta menzione specifica nel piano di volo.
Tali voli non devono avere alcuna funzione commerciale e devono venir
effettuati entro lo spazio...
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