Pagamento in misura ridotta e violazione dell'art. 192 C.D.S.

AutoreLuca Ciardi
CaricaConsulente in discipline stradali
Pagine91-92

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L'istituto del «pagamento in misura ridotta» non è certamente un argomento nuovo, essendo, di fatto, con modalità più o meno simili, da sempre previsto in favore dei responsabili di violazioni delle norme poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Recenti rivisitazioni della disciplina, tuttavia, in relazione ad episodi in cui tale beneficio avrebbe dovuto essere escluso a causa dell'inottemperanza (vera o presunta) all'ordine di fermarsi o di esibire documenti da parte del trasgressore, inducono chi scrive a ritenere che la sua corretta applicazione non sia poi così scontata.

D'altro canto, non tutti gli operatori «del settore» hanno (o hanno avuto) il tempo o gli strumenti per approfondire la propria conoscenza in tema di codice stradale, peraltro, com'è noto, raramente oggetto di appositi corsi di studi nelle facoltà, nonostante la sua estrema rilevanza nella vita quotidiana della stragrande maggioranza delle persone adulte (o anche solo ultraquattordicenni) nella civiltà industrializzata, e malgrado la sua complessità tutt'altro che trascurabile.

Senza, infine, considerare che, tra gli «addetti ai lavori», non tutti possono aver avuto la fortuna, toccata «in sorte» allo scrivente, di valersi di un «precettore» - anch'egli autore di pregevoli articoli sulla presente rivista (De Cesaris) - che, avendo «vissuto» in prima persona i codici stradali fin dalla loro «edizione» del 1933, sia naturale depositario di quella «memoria storica» che normalmente - come in questo caso - agevola qualsiasi interprete del Diritto nel suo lavoro di ricerca.

Il presente articolo, pertanto, lungi dal voler essere uno sterile sfoggio di cultura, se da una parte potrà costituire spunto di riflessione per coloro i quali ancora non ritengono la questione del tutto superata, dall'altra potrà rappresentare motivo di conforto per chi, come lo scrivente, reputa la questione assolutamente incontroversa.

Ora, secondo l'interpretazione di alcuni «giovani» operatori (in relazione non tanto alla loro età anagrafica, quanto alla «frequentazione», con l'ottica dello studioso, del codice stradale), l'attuale comma 3 dell'art. 202 C.d.S., che esclude dal beneficio del pagamento in misura ridotta il trasgressore che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi all'alt imposto da funzionari, ufficiali ed agenti di polizia stradale, ovvero si sia rifiutato di esibire loro i documenti, disciplinerebbe unicamente la sanzione prevista dall'art. 192 C.d.S., e non «travolgerebbe», quindi, anche quelle relative ad altre violazioni connesse con la suddetta inottemperanza all'ordine di fermarsi e/o di esibire i documenti.

Se ciò fosse vero, intanto, non si capirebbe il motivo per cui il Legislatore del D.L.vo n. 507/1999 ha ritenuto opportuno, con il secondo comma dell'art. 23, aggiungere il comma 3 bis (che elenca una serie di infrazioni per le quali il beneficio in argomento viene assolutamente escluso) al suddetto articolo 202 del C.d.S., avendo avuto, tra l'altro, l'accortezza di usare l'avverbio «inoltre».

Se, infatti, l'intenzione del Legislatore fosse stata effettivamente quella di individuare unicamente specifiche situazioni per le quali escludere il trasgressore dal vantaggio del pagamento in misura ridotta (anziché, come invece ha fatto, prevederne una di carattere generale, ed altre di natura particolare), al posto di aggiungere il comma 3 bis, contenente, come dianzi ricordato, l'elenco di una serie di violazioni ben determinate, avrebbe semplicemente modificato lo...

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