PAC Seminativi - Raccolto 2004 - Modifiche alla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Al Corpo forestale dello Stato della Regione Siciliana Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia All'Ente Nazionale Risi Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I.

- Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA Ai C.A.A. riconosciuti Alle Unioni Nazionali delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Vista la Circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004 - PAC Seminativi - Raccolto 2004 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici - in particolare i capitoli 6, paragrafo 6.1. e 15; Considerata la nota AGEA n. ACIU.2004.179 del 16 aprile 2004 con la quale e' stata richiesta la proroga al 15 maggio 2004 della data di presentazione della domanda relativa ai regimi di pagamenti diretti; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 aprile 2003, recante modifiche dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; La circolare n. 8 del 22 aprile 2004 e' modificata come segue

il capitolo 6, paragrafo 6.1 e' modificato con il testo seguente

6. Modalita' di presentazione delle domande 6.1. Termini di presentazione Possono essere presentate all'AG.E.A. le domande di pagamento per superfici relative ad aziende che hanno sede legale in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, regioni in cui operano organismi pagatori regioni (O.P.R.). Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003 in un O.P.R.

diverso rispetto a quello dalla sede legale, possono presentare la domanda 2004 allo stesso O.P.R. dove e' stata presentata nel 2003.

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire all'AGEA in via Palestro, 81, 00185 Roma, entro le ore 17 nei termini e nelle modalita' sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo

AGEA Domanda PAC seminativi 2004 VIA PALESTRO, 81 00185 ROMA I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP COMUNE (PROV) Domanda PAC seminativi 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda.

In particolare, per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di organismo pagatore, per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).

I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Secondo quanto stabilito dal decreto MiPAF del 23 aprile 2004 ´Modifiche dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.

1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltoriª, le date di presentazione delle domande all'AG.E.A.

previste per la campagna 2004 sono

  1. domande iniziali: 15 maggio 2004; b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n.

2419/2001: 31 maggio 2004; c) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n.

2419/2001, riferite alle colture del mais dolce e della canapa

15 giugno 2004.

Le domande iniziali di cui al punto a) possono essere presentate entro lunedi' 17 maggio 2004, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel decreto MiPAF del 23 aprile 2004, cade in giorno prefestivo.

Per le domande iniziali di cui al punto a), e' consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione e' fissato al 9 giugno 2004. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2004 sono irricevibili.

Le domande di modifica di cui al punto b) pervenute oltre il termine del 31 maggio 2004 sono irricevibili.

La data limite di semina e' stabilita al 31 maggio 2004.

Le domande di modifica di cui al punto c) pervenute oltre il 15 giugno 2004 sono irricevibili.

La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie, anche se riferita a piu' aziende.

Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo delle UBA deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda, comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere.

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 ´La domanda di aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento.

Tuttavia, qualora l'autorita' competente abbia gia' informato l'imprenditore circa le irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'.ª.

Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, l'AG.E.A. predisporra' un provvedimento.

Il capitolo 7, paragrafo 7.4.1., quarto capoverso e' modificato con il testo seguente

7.4.4. Riordino fondiario - Caso particolare 1 Qualora l'azienda ricada in territori oggetto di riordino catastale non ancora in atti definitivi presso gli Uffici del territorio, il produttore dovra' indicare come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria attribuita dall'ente incaricato del riordino.

La numerazione provvisoria e' desumibile dalla certificazione rilasciata dall'ente e dovra' essere parte integrante del ´fascicolo del produttoreª secondo le modalita' previste e riportate nell'apposito capitolo.

Al fine di evidenziare la suddetta casistica il produttore dovra' riportare il valore ´1ª nel campo previsto per i casi particolari.

Nel campo ´foglioª sul modello di domanda dovra' altresi' essere riportato il numero del foglio o, ove non...

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