CIRCOLARE 11 novembre 2005, n. 694 - Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/03) - Ricognizione preventiva ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (CE) n. 795/04 - Settore tabacco

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 novembre 2005, n.694 Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/03) - Ricognizione preventiva

ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (CE) n. 795/04 - Settore tabacco.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali All'AGEA - Ufficio monocratico - Area controlli - Area aut.

pagamenti All'A.P.T.I.

All'UNITAB Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla CIA Alla Copagri Alla O.N.T.

All'A.R.T.E.A.

All'A.V.E.P.A All'A.G.R.E.A.

Al C.A.A. Coldiretti S.r.l.

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA. S.r.l.

Al C.A.A. Copagri Al Coordinamento CAA

  1. Premessa.

    A partire dal 1° gennaio 2006, il regime di pagamento unico entrera' in vigore anche nel settore del tabacco (Regolamento (CE) n.

    1782/2003 e n. 864/04 del Consiglio e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004, n. 796/2004).

    L'Italia, con il decreto ministeriale n. 790/g-1 del 29 luglio 2005, ha stabilito i coefficienti di disaccoppiamento per il settore tabacco nella misura del 40% del plafond complessivamente assegnato, per tutte le zone di produzione ad eccezione della regione Puglia per la quale tale coefficiente e' stato fissato al 100%.

    Come e' noto, il nuovo regime di aiuto non e' piu' legato alla effettiva produzione di tabacco, bensi' alla superficie aziendale complessiva per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di condizionalita' in materia di sanita' pubblica, salute delle piante, ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione europea.

    Con la presente, si intende disciplinare l'effettuazione, ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004, di una ricognizione preventiva, finalizzata a

    comunicare agli agricoltori la situazione aziendale nel periodo di riferimento (campagna 2000, 2001 e 2002) cosi' come risultante nelle basi dati del SIAN; individuare e definire gli aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1782/2003; registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al periodo di riferimento; indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali che consentano una differente determinazione dei dati del periodo di riferimento, secondo le modalita' definite nel prosieguo della presente circolare.

    La presente circolare disciplina le modalita' di effettuazione della ricognizione preventiva nel settore tabacchicolo.

  2. La ricognizione preventiva.

    La ricognizione preventiva ha luogo a partire dal 1° dicembre 2005, fino al 31 gennaio 2006.

    L'AGEA spedisce un'apposita comunicazione, conforme al fac-simile allegato alla presente circolare, a tutti gli agricoltori che hanno presentato una domanda di aiuto al tabacco, nel corso del periodo di riferimento o negli anni successivi, ma precedenti all'applicazione del regime unico di pagamento (prima del 1° gennaio 2006).

    La lettera ed i moduli allegati saranno spediti con raccomandata a.r.

    Sono oggetto di comunicazione i dati risultanti dalle basi di dati in possesso dell'AGEA relativamente al settore tabacco.

    In particolare sono comunicati per ciascun anno

    i dati relativi alla superficie ammessa; il quantitativo di tabacco ammesso all'aiuto.

    Vengono altresi' comunicati la superficie e il quantitativo a suo tempo ammesso, risultanti dalla media aritmetica della somma dei quantitativi ammissibili nelle tre campagne che costituiscono il periodo di riferimento.

    Al fine di fornire un quadro completo della posizione del tabacchicoltore nei rapporti con l'amministrazione, vengono riportati, oltre ai dati di riferimento, anche le movimentazioni di quota e di azienda intervenuti nel periodo di riferimento (1° gennaio 2000/31 dicembre 2002) e nel periodo successivo dal 1° gennaio 2003 fino al 15 maggio 2004, comprensivi delle superfici relative.

    Si fa presente che i dati comunicati (anagrafici e di consistenza aziendale) sono quelli noti alla scrivente Agenzia nel momento in cui la comunicazione stessa e' inviata. Rimane...

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