D.P.R. 30 luglio 2012
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
Legislazione e
prassi amministrativa
I
D.P.R. 30 luglio 2012. Definizione del procedimento per la
realizzazione del nuovo svincolo autostradale e stazione
Santa Lucia di Piave «Autostrada A27 Mestre-Belluno».
(Gazzetta Ufficiale Serie gen.- n. 4 del 5 gennaio 2013).
Art. un. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.
81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è perfezionato,
con conclusione favorevole, per le motivazioni richiamate in
premessa, il procedimento d’intesa Stato-Regione del Veneto
concernente il progetto definitivo denominato «Autostrada
A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione
di Santa Lucia di Piave (Treviso)».
II
D.M. (Min. trasp.) 9 ottobre 2012, n. 217. Regolamento di
attuazione dell’articolo 177, comma 1, del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo
31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia
di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 289 del 12 dicembre 2012).
1. (Ambito di applicazione). 1. In attuazione delle disposi-
zioni contenute nell’articolo 177, comma 1, del codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, di seguito denominato «codice della strada», così come
modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio
2010, n. 120, il presente regolamento si applica alle autoam-
bulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale
a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle at-
tività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati
nell’adempimento di servizi urgenti di istituto, nonchè ai vei-
coli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari del-
le autostrade, impegnati nell’attività di recupero di animali
la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione
stradale.
2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto
di animali in stato di necessità, così come disciplinato dal
successivo articolo 6, si applica la disciplina contenuta nel-
l’articolo 156 codice della strada.
2. (Caratteristiche tecniche). 1. I veicoli di cui all’articolo 1,
comma 1, si distinguono in:
a) autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al
trasporto degli animali in stato di necessità, così come disci-
plinato dal successivo articolo 6, dotate di specifiche attrez-
zature di assistenza e di trasporto;
b) veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di
vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1;
c) veicoli in disponibilità degli enti proprietari e conces-
sionari delle autostrade della categoria internazionale M1 o
N1.
2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla
loro massa complessiva a pieno carico, devono essere con-
formi alle caratteristiche tecniche previste nell’allegato 1 al
presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
I veicoli di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere
conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la
rispettiva categoria di appartenenza.
3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione strada-
le, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze
veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al
trasporto degli animali nonchè le disposizioni di protezione
individuale e l’equipaggiamento di cui il personale deve di-
sporre.
3. (Immatricolazione). 1. I veicoli di cui all’articolo 2, com-
ma 1, sono immatricolati:
a) ai sensi dell’articolo 82 codice della strada, in uso pro-
prio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza
fini di lucro;
b) ai sensi dell’articolo 85 codice della strada, nonchè
dell’articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495 del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con
conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e
sulla base della licenza comunale di esercizio.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la
carta di circolazione è rilasciata esclusivamente:
a) a nome di amministrazioni ed enti pubblici, competen-
ti in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia vete-
rinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza
zoofila;
b) a nome di associazioni di volontariato operanti nel
settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni
e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte
nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalità di
protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal
Ministero della salute o dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
c) a nome di imprese che esercitano, quale attività princi-
pale, il trasporto od il soccorso di animali;
d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari,
operanti in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei
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