DECRETO 25 ottobre 2011 - Riconoscimento, al sig. Rondini Francesco, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A14386)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Rondini Francesco, nato il 7 dicembre 1980 a La Spezia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente sig. Rondini e' in possesso del titolo accademico ottenuto in data 7 febbraio 2006 in Italia presso la Universita' di Pisa;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di La Spezia;
Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 15 luglio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale...
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