DECRETO 14 ottobre 2011 - Riconoscimento, al sig. Burggraf Sascha Markus, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A14088)

IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor Burggraf Sascha Markus, nato a Francoforte sul Meno (Germania) il giorno 3 luglio 1981, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Gesundheits- und Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per infermiere Städtischen Kliniken Frankfurt am Main-Höchst a Francoforte sul Meno in data 9 settembre 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dal richiedente;

Considerato che in data 1° ottobre 2004 il signor Burggraf Sascha Markus ha ricevuto dall'Amministrazione regionale di Darmstadt il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Gesundheits- und Krankenpfleger»;

Visto l'attestato di conformita' rilasciato dall'Autorita' competente tedesca in data 8 luglio 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che la formazione professionale del richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed il titolo in questione e' quello indicato, per la Germania, nell'allegato V.2. della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III...

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