Rettifica del disciplinare n. 21 del 20 maggio 2005, come da regolamento n. 218/2006, che modifica il regolamento CE n. 1262/2001 per l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunita'.

L'art. 1 viene modificato come segue:

Condizioni dell'offerta

Lo zucchero offerto all'intervento deve rispondere ai seguenti requisiti relativi alla natura e all'origine dello zucchero:

  1. lo zucchero bianco o grezzo deve essere zucchero di quota A o B prodotto da un fabbricante di una quota di produzione, affinche' l'offerta sia valida per l'AGEA;

  2. prodotto, nel corso dello stessa campagna di commercializzazione (1 luglio-30 giugno) nella quale e' stata presentata l'offerta;

  3. essere di proprieta' dell'offerente al momento della presentazione dell'offerta e non essere stato, precedentemente, oggetto di una misura d'intervento mediante acquisto.

    Ogni offerta di zucchero all'intervento e' presentata con riferimento ad una partita. Si intende per partita un quantitativo di zucchero non inferiore a 2000 tonnellate, avente la stessa qualita' e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio.

    Al momento dell'offerta, l'intero quantitativo presentato deve essere depositato in un magazzino o silo riconosciuto dallo Stato membro, che non sia stato utilizzato da ultimo per immagazzinare prodotti di diversa natura dallo zucchero, fermo restando che puo' essere preso in consegna solo lo zucchero prodotto in regime di quote immagazzinato separatamente.

    L'Organismo di intervento puo' imporre requisiti supplementari per il riconoscimento di un silo o di un magazzino.

    Lo zucchero offerto all'intervento deve riferirsi esclusivamente a zuccheri in cristalli di qualita' sana, leale e mercantile e deve essere prodotto in regime di quote nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui e' presentata l'offerta.

    L'art. 3 viene modificato come segue:

    Il contratto di acquisto

    Nel contratto di acquisto non e' piu' prevista la richiesta di una cauzione pari al 5% dell'importo del pagamento provvisorio, a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta e quindi gli allegati III e IV vengono cassati, in relazione al fatto che il pagamento avviene in un'unica soluzione come da art. 5 - prezzo d'acquisto.

    L'art. 4 viene modificato come segue:

    Contratto di magazzinaggio

    Il contratto di magazzinaggio, che si conclude con uno scambio di lettere commerciali, ha effetto cinque settimane dopo la data di accettazione dell'offerta di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 218/2006 e scade alla fine della decade nel corso della quale e' stato ultimato il ritiro del quantitativo di zuccheri in questione. Per decade si intende, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1 al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.

    Il contratto di magazzinaggio prevede oltre alle disposizioni di cui all'art. 17, par. 4 del regolamento CE n. 1262/01 che fanno...

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