Osservazioni in tema di soggetto danneggiato dal reato nel procedimento per decreto penale

AutoreDomenico Potetti
Pagine91-96

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@1. Introduzione

È noto che la centralità (e, nello stesso tempo, la residualità) del dibattimento, quale principio ispiratore del codice di rito penale del 1989, ha avuto il destino che sovente è riservato ai grandi principi quando non vengono accompagnati dalla pragmatica predisposizione dei mezzi e delle strutture idonei a sorreggerli, oltre che da una realistica considerazione delle caratteristiche del sistema in cui dovranno operare.

A più di dieci anni di distanza dall'entrata in vigore del nuovo c.p.p. può ben dirsi che quel principio ispiratore non ha trovato riscontro nella realtà.

Anche a causa delle prospettive «perdonistiche» (amnistie, prescrizioni, ecc.), costantemente presenti nel nostro sistema giudiziario, gli «utenti» della giustizia hanno poco praticato i riti alternativi, rovesciandosi sulla fase dibattimentale, sottoposta di conseguenza (anche alla luce delle scarse risorse strutturali disponibili) ad un carico non sostenibile.

In particolare con la L. n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti) si è tentato allora di alleviare il carico del dibattimento penale, revitalizzando il settore dei riti alternativi, specialmente intervenendo sul giudizio abbreviato (radicalmente trasformato) e sul procedimento per decreto penale (ampliato relativamente ai reati in tal modo perseguibili, e reso più appetibile quanto a benefici connessi).

Le modifiche intervenute a proposito di quest'ultimo istituto, unitamente ai caratteri preesistenti dell'istituto medesimo, hanno però sacrificato gli interessi del danneggiato dal reato.

Non è una novità: in fondo, anche il giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti (al quale infatti il procedimento per decreto è stato assimilato quanto agli effetti premiali) ha affidato parte delle sue speranze di successo al sacrificio dello stesso soggetto (il danneggiato da reato), la cui domanda in sede penale rimane «inevasa» (v. art. 444 comma 2 c.p.p.).

Scopo delle presenti note è di esaminare lo spazio residuato al danneggiato da reato nei reati perseguibili mediante procedimento per decreto.

@2. Il danneggiato nella fase delle indagini preliminari (in generale e con specifica considerazione per il procedimento per decreto)

Nei reati astrattamente perseguibili mediante il procedimento per decreto, nella fase delle indagini, e quindi prima ancora che il pubblico ministero abbia optato per tale tipo di rito, il danneggiato dal reato risente delle limitazioni che valgono in generale per tale soggetto, a prescindere dal tipo di reato per cui si proceda.

Vale quindi, per esso, sia pure indirettamente, la disposizione di cui all'art. 90 c.p.p., secondo il quale, in particolare, la persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà di essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento (e quindi anche nella fase delle indagini preliminari) può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

Come si vede, quindi, il danneggiato in tanto ha diritto di cittadinanza nella fase delle indagini preliminari, in quanto esso coincida soggettivamente con la persona offesa dal reato; e tale coincidenza può verificarsi o no, come meglio si dirà in seguito.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di costituirsi parte civile nella fase delle indagini preliminari, vale per il danneggiato la questione posta dal testo del comma primo dell'art. 79 c.p.p., per il quale, in particolare, la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p.

Il danno testuale ha consentito agli interpreti di scindere i due momenti, consistenti da un lato nella mera costituzione di parte civile, e dall'altro nella concreta efficacia di tale costituzione.

Si è infatti potuto sostenere, da parte della Cassazione, che l'espressione usata dal legislatore («... per l'udienza preliminare...») nell'art. 79 comma primo c.p.p., non significa che il danneggiato debba necessariamente attendere l'udienza preliminare per effettuare la costituzione di parte civile.

Detta espressione designerebbe, invece, il termine finale entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile (a pena di decadenza), mentre nessuna sanzione processuale è prevista per il mancato rispetto del termine iniziale 1.

La costituzione di parte civile, effettuata durante le indagini preliminari, rimarrebbe quindi in uno stato di quiescenza (pur essendo ammissibile), fino a quando potrà produrre i suoi effetti, nell'udienza preliminare (per i reati per i quali essa sia prevista) o comunque nella fase successiva al provvedimento che disponga il giudizio.

Correttamente, quindi, si è ritenuto che l'aver previsto che la costituzione di parte civile possa avvenire per l'udienza preliminare comporta la possibilità di una costituzione anticipata nel corso delle indagini preliminari, in vista di tale momento processuale, e che la costituzione avviene solo per il processo, in quanto essenzialmente legata all'esercizio dell'azione penale 2.

Da altra parte della dottrina 3 si è osservato che l'aver previsto che la costituzione di parte civile possa avvenire per l'udienza preliminare (e non nell'udienza preliminare) implica la facoltà di costituirsi anche prima della celebrazione dell'udienza stessa; ma che l'articolo 79, isolatamente Page 92 considerato, non chiarisce se il danneggiato possa costituirsi solo dopo la fissazione dell'udienza preliminare (e dunque ad azione penale già esercitata) oppure se sia ammissibile una costituzione di parte civile anche nel corso delle indagini preliminari.

Allo scopo di risolvere la questione, si è fatto ricorso a considerazioni sistematiche, relative alla diversa collocazione (nell'ambito delle fasi del procedimento) della persona offesa e del danneggiato.

Si è osservato, in particolare, che il nuovo codice di procedura penale ha voluto distinguere i ruoli dell'offeso dal reato (avente una funzione di stimolo dell'operato del pubblico ministero) e quello della parte civile, la quale invece agirebbe con la mera finalità di ottenere il risarcimento del danno cagionato dal reato.

In altre parole, il ruolo della persona offesa consisterebbe nel collaborare alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento delle eventuali responsabilità penali, a fini di pubblico interesse, e quindi indipendentemente dall'esistenza di un danno da risarcire, o comunque dalla volontà di richiedere un possibile risarcimento.

Al contrario, la parte civile, mira esclusivamente al risarcimento dei danni, con esclusione di ogni interferenza sul piano dello svolgimento delle indagini.

Pertanto tra i due ruoli intercorre un rapporto di complementarietà, sicché la sede naturale dell'offeso dal reato è quella delle indagini preliminari, mentre lo spazio istituzionale della parte civile si colloca successivamente all'esercizio dell'azione penale, e cioè nell'udienza preliminare e nel giudizio.

Vi sarebbe quindi un orientamento del sistema normativo nel senso di una tendenziale continuità soggettiva tra l'azione di sostegno dell'accusa, svolta nel corso delle in dagini preliminari, e l'esercizio della pretesa risarcitoria, attivabile solo dopo la formulazione dell'imputazione.

Da ciò si è quindi dedotto che non è data possibilità di costituirsi parte civile nel corso delle indagini preliminari, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando non si sa ancora se vi sarà processo, e dunque se sarà attivabile proficuamente in quella sede la pretesa risarcitoria; ciò perché i poteri di partecipazione durante lo sviluppo delle indagini competono alla persona offesa (o eventualmente agli enti rappresentativi), mentre l'interesse al risarcimento del danno rimane estraneo alla fase antecedente alla formulazione dell'imputazione.

Tale modo di intendere il rapporto fra i rispettivi ruoli della persona offesa e della parte civile corrisponde del resto all'insegnamento della Corte costituzionale, la quale ha avuto modo di affermare che la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizza, fra l'altro, per il rapporto di complementarietà tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale.

Tale collegamento funzionale e sistematico sarebbe alla base della regola di cui all'articolo 178 lettera c) del c.p.p., e si dovrebbe ritenere che i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile 4.

A fronte di tali impostazioni, si sono avute delle incertezze in relazione particolarmente all'incidente probatorio, il quale ha in effetti natura ibrida perché, pur potendosi inserire nella fase delle indagini preliminari, tuttavia sostanzialmente rappresenta un'anticipazione della fase dibattimentale.

Si è quindi sostenuta la inammissibilità della costituzione di parte civile per l'incidente probatorio 5, ma, da altre parte, se ne è sostenuta invece l'ammissibilità 6.

Venendo ora a trattare più specificamente del nostro tema, valendo anche per il procedimento per decreto penale i principi generali in tema di costituzione di parte civile, può quindi condividersi solo in parte quella dottrina 7 la quale ha sostenuto che, fino al momento della richiesta di emissione del decreto penale, non è consentita la costituzione di parte civile, versandosi nel fase delle indagini preliminari.

Meglio infatti è dire che, pur potendosi dare ingresso alla costituzione di parte civile anche prima della richiesta di emissione del decreto penale, la concreta efficacia di tale costituzione potrà dispiegarsi solo successivamente a tale richiesta del pubblico ministero, ed esattamente a seguito dell'atto di opposizione al decreto penale, nei limiti dei quali si tratterà di seguito.

Più precisamente, può condividersi tale insegnamento dottrinale nei limiti in cui si...

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