Osservazioni nella procedura di consultazione ex art. 367 bis D.L.VO 206/2005. CV144 'Allianz - Procedura di Conciliazione Paritetica'

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var VARIE
OSSERVAZIONI
NELLA PROCEDURA
DI CONSULTAZIONE
EX ART. 367 BIS
D.L.VO 206/2005.
CV144 “ALLIANZ -
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
PARITETICA”
L’OUA, Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, in-
tervenendo nella procedura ex art. 37 bis avanti l’ecc.ma
Autorità rassegna le proprie osservazioni.
1) Il quadro generale.
Va preliminarmente ribadito come l’inserimento nelle
polizze che regolano l’obbligatoria garanzia per la RC auto
di clausole che limitano il diritto dell’assicurato ad essere
integralmente risarcito del danno patito a causa del fatto
illecito del terzo, conf‌ligge col quadro generale della ma-
teria della responsabilità civile.
È f‌in troppo evidente il rischio di confondere l’istituto
della responsabilità contrattuale con quello della respon-
sabilità extracontrattuale e, soprattutto, la circostanza
che in RC auto solo incidentalmente - ricorrendo certe
condizioni e per una norma di legge (149 Cod. Ass.) – il
danneggiato venga risarcito (e non indennizzato) dal pro-
prio assicuratore, circostanza che, in ogni caso, non muta
la natura extracontrattuale del rapporto tra danneggiato
e soggetto solidalmente tenuto a corrispondere il risar-
cimento. L’obbligazione risarcitoria infatti scaturisce co-
munque e sempre dal fatto illecito del terzo.
Ai sensi dell’art. 122 D.L.vo 209/2005 l’obbligo di as-
sicurazione della responsabilità civile viene adempiuto
mediante stipulazione del contratto f‌inalizzato a tutelare
il contraente-assicurato dalla propria obbligazione civile
relativa ai danni eventualmente prodotti a terzi durante la
circolazione del proprio veicolo.
Nel caso de quo, l’oggetto del contratto di assicurazio-
ne è unicamente la garanzia della responsabilità civile,
contratto tipico regolato dall’art. 1917 c.c., norma che
prevede appunto come “Nell’assicurazione della respon-
sabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne
l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto ac-
caduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare
un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel
contratto”.
Con tale presupposto la presenza di simili clausole
all’interno del contratto che disciplina l’assicurazione
suddetta (ex 1917) appare inconferente rispetto all’ogget-
to del contratto.
La circostanza che la RCA sia disciplinata, oltre che dal
succitato articolo 1917 c.c., anche dal complesso norma-
tivo del D.L.vo 209/2005 (“Codice delle Assicurazioni”) e,
tra le altre norme, dall’art. 149 del Codice medesimo, non
muta il quadro di diritto.
Infatti, l’art. 149, norma che prevede il c.d. risarcimen-
to diretto, ad disciplina la facoltà, ulteriore, attribuita al
danneggiato (e non certo un obbligo come chiarito da C.
cost. 180/2009) di rivolgersi all’impresa con cui ha stipula-
to il contratto assicurativo la quale “…a seguito della pre-
sentazione della richiesta di risarcimento diretto, (l’im-
presa) è obbligata a valutare i danni e a provvedere alla
loro liquidazione per conto dell’impresa di assicurazione
del veicolo responsabile…” come, peraltro, riconosciuto
anche dall’IVASS.
Nell’ipotesi dell’art. 149 C.d.A., il rapporto tra danneg-
giato e danneggiate non muta la propria natura né assume
natura “contrattuale”, e ciò evidentemente al di là di qual-
sivoglia eventuale limitazione contrattuale al risarcimen-
to, limitazione che al più potrebbe rilevare solo in tema di
polizza per i danni.
Come chiarito anche dalla Cassazione infatti, “l’azione
diretta di cui al D.L.vo n. 209 del 2005, art. 149, non origina
dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega
al verif‌icarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo
l’esistenza del contratto assicurativo solo come presuppo-
sto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non
cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustif‌i-
cazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del
medesimo verso la propria assicurazione soltanto la fun-
zione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella
del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria.
Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella
di chi ha subito un illecito civile…” (Cass. Civ., ordinanza
n. 5928/2012).
Infatti “…nel caso in cui il terzo danneggiato abbia ri-
volto la sua pretesa risarcitoria nei confronti del proprio
assicuratore della r.c.a. secondo la procedura di cui all’art.
149 cit. (…) l’azione diretta che tale disposizione accorda
al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non
è altro che la medesima azione prevista dall’art. 144 cod.
ass. per le ipotesi ordinarie (e dalla quale, pertanto mutua
l’intera disciplina), con l’unica particolarità che destina-
tario ne è l’assicuratore della vittima anziché quello del
responsabile…” (Cass. VI Civile ordinanza 20374 del 9
ottobre 2015).
Alla luce di quanto sopra esposto è palese, quindi, che
la clausola ivi contestata non ha motivo di esistere all’in-
terno di quello che è il contratto di assicurazione per la
RC Auto predisposto da Allianz dal momento che tale con-
tratto disciplina altra materia. Poiché, nel caso di specie,
l’assicurazione agisce quale mandataria della compagnia
assicurativa del responsabile civile risarcendo il proprio
assicurato per conto di altra impresa, non trovano giu-
stif‌icazione le limitazioni di cui infra che tendono a tra-
6/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.

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