DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1998, n. 369 - Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, concernente istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, ed in particolare l'articolo 4, comma 1; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti ed opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1998, che ha istituito la commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 giugno e del 6 agosto 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

  1. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale, e' composto da: a) due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Dipartimento per gli affari sociali; 2) Ministero della pubblica istruzione; 3) Ministero della sanita'; b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Dipartimento per le pari opportunita'; 2) Ministero degli affari esteri; 3) Ministero dell'interno; 4) Ministero di grazia e giustizia; 5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 6) Ministero dei lavori pubblici; 7) Ministero dell'ambiente; 8) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 9) Ministero per le politiche agricole; c) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); e) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; f) quattro rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia; g) un rappresentante dell'Unione province italiane; h) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunita' montane; i) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF; l) un rappresentante della Societa' italiana di pediatria; m) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL; n) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni; o) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS); p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali; q) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi; r) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori; s) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; t) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti; u) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali; v) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, fino ad un massimo di otto; z) esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, fino ad un massimo di otto; aa) il responsabile del Centro nazionale di documentazione ed analisi ed il coordinatore delle attivita' scientifiche di cui all'articolo 3.

  2. Il Dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria dell'Osservatorio.

  3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti generali dello Stato, livello C. I relativi oneri sono posti a carico dell'unita' previsionale di base "12.1.1.0 Funzionamento" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capitolo 2940.

    Art. 2.

    Compiti e funzioni dell'Osservatorio

  4. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, articolato in interventi a favore dei soggetti in eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT