DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1998, n. 369 - Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, concernente istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, ed in particolare l'articolo 4, comma 1; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti ed opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1998, che ha istituito la commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 giugno e del 6 agosto 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
-
L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale, e' composto da: a) due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Dipartimento per gli affari sociali; 2) Ministero della pubblica istruzione; 3) Ministero della sanita'; b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Dipartimento per le pari opportunita'; 2) Ministero degli affari esteri; 3) Ministero dell'interno; 4) Ministero di grazia e giustizia; 5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 6) Ministero dei lavori pubblici; 7) Ministero dell'ambiente; 8) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 9) Ministero per le politiche agricole; c) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); e) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; f) quattro rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia; g) un rappresentante dell'Unione province italiane; h) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunita' montane; i) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF; l) un rappresentante della Societa' italiana di pediatria; m) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL; n) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni; o) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS); p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali; q) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi; r) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori; s) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; t) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti; u) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali; v) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, fino ad un massimo di otto; z) esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, fino ad un massimo di otto; aa) il responsabile del Centro nazionale di documentazione ed analisi ed il coordinatore delle attivita' scientifiche di cui all'articolo 3.
-
Il Dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria dell'Osservatorio.
-
Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti generali dello Stato, livello C. I relativi oneri sono posti a carico dell'unita' previsionale di base "12.1.1.0 Funzionamento" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capitolo 2940.
Art. 2.
Compiti e funzioni dell'Osservatorio
-
L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, articolato in interventi a favore dei soggetti in eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA