DIRETTIVA 20 ottobre 2003 - Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2003

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158; Visto l'art. 2, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione di direttive relative alle modalita' di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonche' ai criteri di erogazione del contributo; Viste la deliberazione del CNCU adottata nella seduta del 25 luglio 2003, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di euro 252.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile nonche' di fissare in euro 18.000,00 il limite massimo del contributo erogabile; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che il CNCU si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a

la seguente direttiva

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini della presente direttiva si intende per

    1. legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati; b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi; c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281; d) Associazione: Associazione di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, cosi' come definita all'art. 2, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281; e) Programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore; f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita' produttive.

    Art. 2.

    Modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento

  2. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione e...

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