LEGGE 27 luglio 1967, n. 622 - Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Coming into Force05 Agosto 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/08/04/067U0622/CONSOLIDATED/20091214
Published date04 Agosto 1967
Enactment Date27 Luglio 1967
Official Gazette PublicationGU n.195 del 04-08-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunita' economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti:

1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti;

2) non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse degli associati;

3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando la ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

4) siano costituite con atto pubblico;

5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione, e siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attivita'.

La partecipazione alla organizzazione e' consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di

cooperative o di altri enti associativi aderenti alla

organizzazione. Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata che abbiano la disponibilita' del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile.

Art 2.

Gli statuti delle organizzazioni possono prevedere che alle organizzazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti organizzazioni.

Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati, in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative e di altri enti associativi aderenti alla organizzazione, secondo quanto previsto nel n. 1 dell'articolo 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti piu' di quattro voti.

Il regolamento di esecuzione della presente legge prevedera' i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto pro capite, di cui al precedente comma.

Negli statuti sono stabilite le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonche' le modalita' per la loro applicazione.

Negli statuti sono stabilite altresi' le condizioni del recesso dalle...

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