DISPOSIZIONE 14 maggio 2002, n. 1 - Regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381; Vista la disposizione del presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale 30 marzo 2001, relativa all'emanazione del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001; Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 370 in data 8 ottobre 2001, relativa all'adozione di modifiche all'art. 7, comma 1, all'art. 11, comma 1, e all'art. 18, comma 2, del sopracitato regolamento; Vista la nota prot. n. 2483 del 25 ottobre 2001, con la quale e' stata trasmessa al Ministro della difesa e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la suddetta delibera del consiglio direttivo in ordine alle proposte di modificazioni al predetto regolamento per i previsti controlli di legittimita' e di merito; Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Considerata l'opportunita' di emanare l'intero testo del regolamento con l'inserimento delle disposizioni novellate e con le modificazioni che lo rendono conforme alle nuove norme riguardanti organizzazione, competenze e denominazioni dei Ministeri; Dispone

E' emanato l'unito regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 maggio 2002 Il presidente: Pisi

Allegato

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE GENERALE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.

Art. 1.

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

  1. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e' ente di ricerca con competenza scientifica nel campo dell'idrodinamica navale e marittima.

  2. L'INSEAN ha personalita' giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    Art. 2.

    Attivita' e finalita' dell'INSEAN

  3. L'INSEAN

    1. promuove ed effettua attivita' di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali; b) provvede all'esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di idrodinamica navale e marittima che possono essere compiute negli impianti dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste dei Ministeri vigilanti, delle altre pubbliche amministrazioni, dell'industria cantieristica, delle societa' armatoriali o di privati in genere; c) partecipa alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza; d) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dall'Istituto e dai soggetti di cui all'art. 3; e) cura la collaborazione con enti e istituzioni italiani e di altri Paesi e con organismi sovranazionali che operano nel campo dell'idrodinamica navale e marittima; f) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, attivita' di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente.

    Puo' altresi' svolgere attivita' di formazione superiore non universitaria; g) fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta.

    Art. 3.

    Strumenti

  4. Per lo svolgimento delle attivita' ed il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, l'INSEAN, secondo criteri e modalita' determinati con il regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera f), puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

  5. La costituzione o la partecipazione in societa' con apporto finanziario o con quota del capitale sociale superiori a quelli previsti dalle disposizioni di legge e' soggetta al parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere acquisito nel termine di quarantacinque giorni, ed all'autorizzazione preventiva dei Ministri vigilanti, che si intende concessa qualora non intervengano osservazioni o dinieghi entro sessanta giorni dalla richiesta.

  6. L'INSEAN puo' altresi' partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni...

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