LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali. (14R00010)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 381 del 20 dicembre 2013) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 43 del 2001 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della presente legge, si intende: a) per «intesa» tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: l'accordo raggiunto tra i due organi in ordine alla disciplina, con contenuti omogenei, del trattamento giuridico o economico dei dipendenti regionali dei due organici;

  1. per «istituti e agenzie regionali»: l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);

    l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea));

    l'Agenzia regionale di Protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e...

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