LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 11 - Disposizioni organizzative per l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalita' terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale. (14R00335)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 213 del 17 luglio 2014) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni generali 1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative riconosciute a livello costituzionale e conformemente a quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), la Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare una tutela complessiva del diritto alla salute, detta disposizioni organizzative relative all'erogazione di farmaci cannabinoidi per finalita' terapeutiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale (di seguito denominato «Ssr» ), in coerenza con gli strumenti di programmazione e nel rispetto dei vincoli di bilancio in materia sanitaria. 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per farmaci cannabinoidi si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II e nella tabella dei medicinali, sezione B, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e...

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