Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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Arch. loc. e cond. 1/2013
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO
SEZ. I, ORD. 29 MARZO 2012, N. 206
EST. RICCIARDI – RIC. MASTRANDREA (AVV. MONTESANTO) C. TARANTO ED
ALTRO (AVV. CALABRÒ)
Contratto di locazione y Ad uso abitativo y Regi-
strazione y Omissione y Sanzioni y Disciplina ap-
plicabile a decorrere dalla data di registrazione
y Determinazione della durata legale in quattro
anni, con rinnovo automatico alla scadenza y Fis-
sazione del canone annuo in misura pari al triplo
della rendita catastale in sostituzione del maggior
importo eventualmente convenuto tra le parti y
Previsione introdotta, contestualmente al regime
della cedolare secca sugli aff‌itti, da decreto legisla-
tivo in materia di federalismo f‌iscale y Violazione
degli artt. 3, 42, 55 e 76 Cost. y Questione rilevante
e non manifestamente infondata di legittimità co-
stituzionale.
. É rilevante e non manifestamente infondata, in re-
lazione agli artt. 3, 42, 55 e 76 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, D.Lvo
14 marzo 2011, n. 23. (d.l.vo 14 marzo 2012, n. 23, art.
3) (1)
(1) In argomento, si rinvia al testo di GIORGIO SPAZIANI TESTA,
La cedolare secca sugli aff‌itti, ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 205
e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis) che con atto notif‌icato il 28 dicembre 2011 la
sig.ra Stefania Mastrandrea ha intimato alla sig.ra Maria
Antonietta Taranto lo sfratto per morosità da un immobile,
destinato ad uso abitativo, sito a Salerno in via Ten. Ugo
Stanzione n. 1, primo piano, int. 1, composto di cinque
vani ed accessori, con giardino e posto-auto in garage,
deducendo l’interruzione del pagamento da parte della
convenuta del canone di locazione, convenuto in € 950,00,
dal 1 agosto 2011;
che col medesimo atto la Mastrandrea ha convenuto
in giudizio la conduttrice, al f‌ine della convalida della
intimazione, ed il suo consorte sig. Orlando Di Girolamo,
quale garante dell’obbligazione di pagamento del canone;
che la intimata si è opposta alla convalida della intima-
zione, deducendo che il contratto di locazione sottoscritto
dalle parti, con vigenza dal 1 febbraio 2011, non era stato
registrato nei termini di legge;
che aveva provveduto lei alla registrazione in data 5
ottobre 2011;
che, pertanto, in applicazione dell’art. 3 del D.L.vo n.
23/2011, il canone da lei dovuto ammontava ad euro 223,80
mensili a far data dal bimestre ottobre/novembre 2011,
laddove nei mesi precedenti nessun canone era dovuto,
giacché il contratto non registrato doveva considerarsi
nullo;
che l’intimante, invocando la disapplicazione della
normativa indicata dalla conduttrice per manifesta illegit-
timità, ha chiesto l’emissione di ordinanza provvisoria di
rilascio ex art. 665 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione dell’eventuale illegittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 8 e 9, D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23, è
rilevante ai f‌ini di causa, in quanto – non sussistendo gli
estremi per una interpretazione costituzionalmente orien-
tata – dalla sua risoluzione dipendono sia la concessione
o meno dell’ordinanza provvisoria di rilascio sollecitata
dalla locatrice, sia la decisione di merito.
Tale questione, peraltro, non appare manifestamente
infondata, sia per violazione dell’art. 76 Cost. (eccesso di
delega in rapporto alla legge delega 5 maggio 2009, n. 42),
sia per manifesta e plurima irragionevolezza e comunque
per inadeguatezza della sanzione (eccessiva e ingiustif‌i-
cata compressione del diritto di proprietà e degli effetti
dell’autonomia contrattuale legittimamente esplicata),
nonché per contraddittorietà con la stessa f‌inalità f‌iscale
sottesa alla norma: il tutto in relazione agli artt. 3, 42 e
55 Cost.
Sotto il primo prof‌ilo di illegittimità (violazione del-
l’art. 76 Cost. per eccesso di delega) è di innegabile evi-
denza, che il decreto legislativo in esame – sotto la rubrica
«Norme in materia di federalismo f‌iscale e di attuazione
dell’art. 119 Cost.» - richiama la legge delega del 5 maggio
2009, n. 42 (anch’essa rubricata come «Norme in materia
di federalismo f‌iscale e di attuazione dell’art. 119 Cost.»)
e specif‌icamente gli artt. 2, secondo comma, 11, 12, 13, 21
e 26.
Ebbene, l’art. 2, secondo comma, della legge n. 42/2009,
nell’ambito dell’oggetto e delle f‌inalità della delega, non
contiene alcun principio che possa giustif‌icare l’adozione,
col mezzo del decreto governativo, delle sanzioni conte-
nute nei commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.L.vo 14 marzo 2011,
n. 23;
lo stesso dicasi per l’art. 11 (che riguarda “principi e
criteri direttivi concernenti il f‌inanziamento delle funzio-
ni di comuni, province e città metropolitane”); per l’art.
12 (che riguarda “principi e criteri direttivi concernenti il
coordinamento e l’autonomia di entrate degli enti locali”);

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