Ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine245-246

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@TAR LOMBARDIA Sez. III, ord. di rinvio 6 marzo 2008. Pres. Giordano - Est. Giani - Confedilizia (avv.ti Angiolini e Maia) c. Ministero dell'interno e Prefettura di Milano (Avv. distr. Stato) ed altri

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Sospensione - Graduazione amministrativa delle azioni esecutive - Commissioni amministrative - Poteri prefettizi in ordine alla loro costituzione e funzionamento - Art. 3, commi 2 e 3, L. n. 9/2007Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, L. 8 febbraio 2007 n. 9 (che prevede la costituzione di commissioni amministrative con la funzione di stabilire «l'eventuale graduazione... delle azioni di rilascio») per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (L. 8 febbraio 2007, n. 9, art. 3) (1).

    (1) La citata sentenza Corte cost. 24 luglio 1998, n. 321, trova pubblicazione in questa Rivista 1998, 507.

IN DIRITTO. - (Omissis) Osserva il Collegio che i dubbi di costituzionalità sollevati da parte ricorrente in punto di sospensione degli sfratti e di modalità tecniche in cui la stessa avviene, e in tal contesto attinenti anche ad una presunta violazione di un principio di parità delle armi tra proprietario e conduttore, non sono rilevanti. Infatti la controversia in esame ha ad oggetto il provvedimento del Prefetto di Milano che ha provveduto all'organizzazione e al funzionamento della Commissione amministrativa che, secondo le previsioni dell'art. 3 della legge n. 9 del 2007, deve aver cura dell'eventuale graduazione amministrativa delle azioni esecutive. Le norme della stessa legge che hanno ad oggetto la sospensione per legge degli sfratti non vengono in considerazione nel presente giudizio e il Collegio non è chiamato a farne applicazione in sede di definizione della presente controversia. Ne discende quindi che la sentenza della Corte costituzionale che si pronunciasse su tali profili sarebbe priva di rilievo nel presente giudizio. Dunque la sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere, sui profili qui richiamati, giudicata inammissibile per difetto di rilevanza.

Ritiene invece il Collegio che siano rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale relativi all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 9 del 2007 in punto di disciplina dell'istituto della graduazione amministrativa degli sfratti.

Quanto...

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