Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine7-10

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@PRETURA CIVILE DI PALERMO Ord. di rinvio 24 ottobre 1998. Est. Piziali - Tricanico c. Prefetto di Palermo

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Ricorso al prefetto - Previsione del raddoppio della pena minima edittale nel caso di mancato accoglimento - Questione di legittimità costituzionale. Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Facoltà del giudice di ridurre la sanzione irrogata al di sotto del limite previsto come vincolante per l'amministrazione dall'art. 204 nuovo c.s. - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 nuovo c.s. nella parte in cui impone al prefetto, ove ritenga fondato l'accertamento, di ingiungere il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale. (Nuovo c.s., art. 204) (1).

Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 204, 195 e 205 nuovo c.s., nella parte in cui consente al giudice di ridurre la sanzione irrogata al di sotto del limite previsto come vincolante per l'amministrazione dall'art. 204 nuovo c.s. (Nuovo c.s., art. 195; nuovo c.s., art. 204; nuovo c.s., art. 205) (2).

    (1, 2) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 nuovo c.s., sebbene più volte prospettata, ha sempre ottenuto risposta negativa da parte della Corte costituzionale. V., in tal senso, le citate Corte cost., ord. 19 luglio 1996, n. 268, in questa Rivista 1997, 18; Corte cost. 24 luglio 1994, n. 366, ivi 1994, 937 e Corte cost., ord. 24 febbraio 1994, n. 67, ivi 1994, 381.

(Omissis). 1. - Rilevato che nel giudizio in oggetto, introdotto ai sensi dell'art. 205 c.s. (D.L.vo n. 285/92), a seguito dell'esperimento del mezzo di prova indicato dalla ricorrente questo giudice ritiene di dover pervenire ad un giudizio di rigetto del ricorso con conferma del provvedimento opposto;

considerato che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Prefetto di Palermo a seguito della proposizione da parte dell'attuale ricorrente di un ricorso ex art. 203 c.s. e che, pertanto, la somma ingiunta è stata determinata in una misura «non inferiore al doppio del minimo edittale» in forza dell'art. 204, comma 1, c.s., ossia in forza della norma per la quale il prefetto, ove ritenga fondato l'accertamento, «ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale»;

osservato che la norma ora indicata comporta un innalzamento del minimo della sanzione per effetto della sola valutazione di infondatezza del ricorso a prescindere dai criteri indicati dall'art. 195 c.s.;

valutato che il potere attribuito al giudice dall'art. 23, comma 11, legge 689/81 di modificare il provvedimento opposto «anche limitatamente all'entità della sanzione», come non consente una riduzione che vada al di sotto del limite edittale previsto dalla norma sanzionatoria, così non legittima una riduzione al di sotto del limite previsto da una disposizione generale, qual è l'art. 204 citato, in quanto, circa questa seconda ipotesi, è evidentemente precluso all'autorità giudiziaria dinnanzi al quale il provvedimento è impugnato di pervenire ad un accoglimento seppure parziale del ricorso applicando una disposizione di legge diversa da quella applicabile dall'autorità amministrativa che il provvedimento ha emesso, atteso che ragionando diversamente l'autorità amministrativa potrebbe subire gli effetti negativi del giudizio (anche in termini di spese) senza avere in alcun modo violato la legge (vizio di legittimità) o aver compiuto valutazioni discrezionali non corrette (vizio di merito) e l'autorità giudiziaria verrebbe a svolgere un ruolo non già di controllo sulla legalità e sulla legittimità dell'atto amministrativo ma di amministrazione diretta;

valutato pertanto che non può in alcun modo ritenersi condivisibile quanto affermato da codesta Corte, da ultimo nell'ordinanza n. 306 del 1998 (ma già nelle ord. nn. 67 e 350 del 1994), secondo cui «il giudice... non è vincolato ad alcun limite per la rideterminazione della sanzione», in quanto questa affermazione può ritenersi corretta solo nella misura in cui la si precisi nel senso che il giudice non è vincolato all'entità stabilita dall'amministrazione né ad una mera rivalutazione dei criteri indicati dall'amministrazione medesima (e - solo - in questo senso si esprime la Corte di cassazione nella sentenza n. 911 del 1996 richiamata dalla Corte costituzionale nell'ordinanza citata), mentre risulterebbe in tutta evidenza non corretta ove la si dovesse leggere nel senso che il giudice non è subordinato neppure ai limiti sanzionatori previsti dalla legge, fra i quali rientra anche quello di cui all'art. 204, atteso che, si ribadisce, se il limite opera per l'amministrazione titolare del potere sanzionatorio non può non operare anche per l'autorità giudiziaria che l'esercizio di quel potere sanzionatorio deve - limitarsi a - valutare;

considerato ancora che a ritenere diversamente si avrebbe anche l'effetto, non solo paradossale per quanto si vedrà infra (n. 6), di costringere il cittadino che vuole avere una determinazione dell'entità della sanzione secondo i criteri dettati dall'art. 195, comma 2, c.s. a dover sempre impugnare dinanzi al pretore l'ordinanza-ingiunzione emessa ex art. 204 c.s., svilendo in tal modo anche l'assunta efficacia deflattiva della...

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