II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine307-308

Page 307

@TRIBUNALE PENALE DI PISTOIA Ord. di rinvio 26 ottobre 1998. Est. (firma illeggibile) - Imp. Ginetti ed altri

Blocco stradale - Impedimento od ostacolo alla libera circolazione - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di un anno di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività - Dedotta disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato, asseritamente più grave, di violazione privata - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 66, nella parte in cui prevede come pena edittale minima quella di un anno di reclusione. (D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1) (1).

    (1) In argomento, v. Corte cost. 25 giugno 1996, n. 217, in Giur. cost. 1996, 1902 la quale ha esaminato, risolvendola nel senso della infondatezza, questione analoga a quella de qua, sollevata in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 27 Cost.

Visti gli atti del processo a carico di Antonio Ginetti, Giuseppe Bigoni, Giovanni Capecchi, Massimo Sogni, Stefano Arrighi, Paolo Oriandoli cui è contestato il delitto di cui agli artt. 110 c.p., e 1, primo comma, D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 66 perché, in concorso tra di loro, al fine di impedire o di ostacolare la libera circolazione sostavano sulle strisce pedonali poste in Corso Fedi a Pistoia, impedendo il traffico veicolare;

sentite le parti e vista in particolare la memoria difensiva con cui è sollevata la questione di legittimità costituzionale della disposizione incriminatrice perché ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 25, secondo comma, 21, primo comma, Cost.;

rilevato in primo luogo che la questione è rilevante ai fini del giudizio, giacché il fatto ascritto agli imputati astrattamente configura la disposizione incriminatrice del D.L.vo n. 66/1948;

rilevato, quanto ai profili di non manifesta infondatezza della questione, che:

la disposizione prevede una pena edittale tra un minimo di un anno di reclusione ed un massimo di sei anni; la fattispecie prevede come elemento materiale una condotta idonea ad ostruire od ingombrare una strada ferrata od una strada ordinaria e, come elemento soggettivo, il dolo specifico quale quello di impedire od ostacolare la libera circolazione sulle stesse; si tratta di reato di condotta, cosicché non è necessartio che si verifichi, in concreto...

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