Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine395-396

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@PRETURA CIVILE DI NOLA Ord. di rinvio 24 novembre 1998. Est. Stallone - Petillo c. Servizio riscossioni tributi di Nola

Riscossione delle imposte - Riscossione di entrate non aventi natura tributaria - Sanzioni amministrative pecuniarie comminate ex art. 206 nuovo c.s. - Impossibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 nuovo c.s. nella parte in cui, richiamando l'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quest'ultimo le norme, previste per la esazione delle imposte dirette (in particolare, l'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), esclude l'esperibilità dell'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (Nuovo c.s., art. 206) (1).

    (1) Cfr. le questioni già esaminate e risolte da Corte cost. 26 febbraio 1998, n. 26, in Arch. loc. e cond. 1998, 25; Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 372, in Arch. civ. 1998, 27 e Corte cost. 18 luglio 1997, n. 239, in Arch. loc. e cond. 1997, 580.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato il 10 settembre 1997 Petillo Antonio, residente in Nola, ha proposto opposizione a pignoramento mobiliare eseguito in danno di esso Petillo il 27 agosto 1997 dal Servizio riscossione tributi della Provincia di Napoli - Sportello di Nola a seguito di avviso di mora notificato il 9 aprile 1997 per la somma di lire 1.862.581 addebitata a seguito di verbale di accertamento di infrazioni stradali.

A sostegno dell'opposizione ha dedotto: 1) la nullità del pignoramento in quanto non preceduto da notificazione di cartella di pagamento ed avviso di mora; 2) nel merito, non essere dovuta alcuna somma, in quanto non più di proprietà di esso Petillo l'auto tg. NA M19550 all'epoca dell'accertamento perché alienata a Piscitelli Valerio con scrittura autenticata 8 gennaio 1991, trascritta al P.R.A.; subordinatamente, per essere le presunte infrazioni prescritte.

Ha chiesto, previa sospensione (anche con decreto, stante l'urgenza) dell'esecuzione in corso, dichiararsi inesistente la pretesa dell'ente impositore.

Il pretore ha sospeso il procedimento esecutivo ed ha disposto per il prosieguo di merito in quanto di sua competenza, nel corso del quale il procuratore dell'opponente ha depositato, documentazione anagrafica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La questione che pone il presente giudizio concerne l'ammissibilità...

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